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ALLEGATO D REGOLAMENTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELLAPPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Premesso che il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, ha introdotto una nuova disciplina di legge dellapprendistato, prevedendo tre distinte tipologie: 1) lapprendistato per lespletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 2) lapprendistato professionalizzante; 3) lapprendistato per lacquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;
Considerato che, allo stato, si è in attesa dellemanazione dei provvedimenti che consentano la completa operatività della nuova normativa di legge;
le Parti concordano la seguente regolamentazione dellapprendistato professionalizzante, al fine di consentire il tempestivo utilizzo del nuovo istituto da parte delle imprese edili artigiane e della piccola industria.
Le Parti convengono che la regolamentazione
di seguito indicata sarà del caso adeguata alle disposizioni che
saranno emanate dai competenti organi. La disciplina dellapprendistato professionalizzante nellartigianato del settore edile ed affini è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente regolamento e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalla contrattazione integrativa.
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli articoli 28, 29, 67 e 68 del presente CCNL.
Art. 2 Età dellapprendista Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compito i 17 anni di età e siano in possesso di un titolo di studio.
Art. 3 Periodo di prova Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obblighi di preavviso o di indennità, con il solo pagamento allapprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Art. 4 Forma e contenuto del contratto Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere lindicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che potrà essere acquisita al termine previsto e il piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, lindicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.
Art. 5 Apprendistato presso aziende diverse I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse qualificazioni.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre imprese, lapprendista deve documentare, allatto dellassunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto formativo del cittadino, oltre alleventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
A questultimo fine lapprendista deve documentare lavvenuta partecipazione allattività formativa con lattestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione o/e con lattestato di frequenza rilasciato di norma dalla Scuola Edile.
Le Parti si riservano di adeguare lattuale sistema di certificazione dei crediti formativi a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno allapprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
La retribuzione iniziale dellapprendista che abbia già prestato periodi di apprendistato presso altre imprese per le medesime qualificazioni è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
Art. 6 Durata del contratto La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come di seguito indicati:
1° Gruppo super Lavorazioni polivalenti che richiedono lacquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.
1° Gruppo Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto
tecnico e professionale, quali ad esempio ferraiolo, cementista
formatore, scalpellino - ornatore, decoratore pittore (stuccatore,
ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).
2° Gruppo Lavorazioni di carattere tradizionale
ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore,
imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista,
selciatore, lastricatore.
3° Gruppo
Lavorazioni di carattere tradizionale
ed a basso contenuto professionale, quali ad esempio asfaltista, stuccatore
(scaliolista), montatore di prefabbricati. Per gli impiegati con qualifiche finali del secondo e terzo livello, lapprendistato ha la stessa durata del 2° Gruppo.
Per gli impiegati con qualifiche finali dal quarto livello in sopra, lapprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° Gruppo.
Art. 7 Retribuzione La retribuzione dellapprendista è determinata mediante lapplicazione delle percentuali sotto indicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e percentuale per riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello.
Per il 1° Gruppo lapplicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.
Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dellapprendista potrà superare la retribuzione globale minima spettante al lavoratore con qualifica di 2° livello.
Art. 8 Inquadramento Fermo restando che il livello di inquadramento iniziale dellapprendista non può essere inferiore per più di due livelli allinquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, al termine del periodo di apprendistato, al conseguimento della qualifica, gli apprendisti del I gruppo super dovranno essere inquadrati nel 4° livello, gli apprendisti del 1° Gruppo nel 3° livello, mentre gli apprendisti degli altri due gruppi dovranno essere inquadrati nel 2° livello.
Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, dovranno essere inquadrati nel livello proprio della qualifica finale.
Art. 9 Piano formativo individuale Il piano formativo individuale sarà redatto in un documento distinto dal contratto individuale di lavoro ed allegato a questo.
Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, lindicazione del tutor che, come previsto dalle normative vigenti, nelle imprese che occupano meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, potrà essere anche il titolare dellimpresa, un socio o un familiare coadiuvante.
Art. 10 Formazione dellapprendista La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue medie, è finalizzata allacquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso la Scuola Edile in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale.
Limpegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza , per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.
Le ore di formazione eventualmente svolte allesterno dellazienda saranno effettuate, di norma, presso le Scuole Edili di cui allart. 41 del ccnl e potranno essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dallart. 38 del D.P.R. n. 1668 del 1956; in tal caso lapprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.
La formazione potrà essere svolta allinterno dellazienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale ed allidoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.
Art. 11 Attribuzione della qualifica Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, allapprendista è attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato lapprendistato medesimo, salvo quanto disposto dallart. 19 della legge n. 25 del 1955 in merito alla risoluzione del rapporto di apprendistato.
Art.12 Prestazioni aggiuntive Le Parti concordano di istituire, dal 1° aprile 2005, una prestazione per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale in materia di indennità di malattia e dei periodi di ricorso alla CIGO, per la parte non riconosciuta dallINPS.
Entro il 31 marzo 2005 le Parti definiranno le caratteristiche costitutive del Fondo, il relativo finanziamento e le modalità di erogazione delle prestazioni suddette, nellambito dellarmonizzazione della disciplina allintero settore.
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Le parti si incontreranno per disciplinare l'apprendistato per lespletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione a seguito della emanazione della relativa normativa di attuazione. Nel frattempo, per tali apprendisti continuerà a trovare applicazione la regolamentazione prevista dallallegato D del CCNL 15 giugno 2000 con lapplicazione delle retribuzioni previste allart.7 della presente regolamentazione.
Le parti si incontreranno per adeguare le qualifiche previste dal presente CCNL e per disciplinare lapprendistato per lalta formazione, a seguito dellemanazione delle relative normative di attuazione.
In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia autonoma di Bolzano, le parti concordano di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato. ***************************************************************
CCNL 1° OTTOBRE 2004 VALEVOLE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA ED AFFINI
Le parti stabiliscono che la presente disciplina si applica in via transitoria ed in attesa della piena attuazione del D.Legs. 276/2003 nei confronti degli apprendisti assunti a far data dal 1° ottobre 2004. Di conseguenza agli apprendisti in forza al 30 settembre 2004 continua ad applicarsi la disciplina prevista dal CCNL 15 giugno 2000. In coerenza e nel rispetto della legislazione in vigore per il settore artigiano precedentemente al D.Lgs, 276/2003, con la presente intesa le Parti dichiarano di aver proceduto a disciplinare gli aspetti dell'apprendistato di competenza contrattuale quali l'età di assunzione, la durata del contratto, le qualifiche da conseguire e la retribuzione spettante. In merito alla disciplina concordata, le Parti precisano che la prescrizione indicata al 3° capoverso dell'art.7 non si applica al 1° gruppo dell'apprendistato professionalizzante. Infine, in ordine a quanto stabilito negli ultimi due capoversi dell'Allegato, le Parti precisano che, ferma restando l'applicazione della regolamentazione prevista dall'Allegato D del CCNL 15 giugno 2000, nei confronti degli apprendisti di età sino a 18 anni si applicano le retribuzioni e la durata massima dell'apprendistato previsti per il 3° gruppo dall'art.7 della presente regolamentazione.
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