Art.
19
FERIE
La durata annua delle ferie è stabilita
in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per
gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di
cui al punto 3) dellart 21.
Alloperaio che non ha maturato lanno di anzianità spetta
il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo
feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità
maturata presso limpresa.
Lepoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di
lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra
o individualmente.
Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi
integrativi locali stipulati a norma dellart. 43 del presente contratto
sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nellarco
annuale e saranno determinati i periodi nellambito dei quali, di
norma, le ferie debbono essere godute.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dallattuale legislazione
valgono le norme dellart. 22.
Le suddette norme contenute nellart. 22 sono compatibili con lart.
10 del D.Lgs. 66/03 in quanto non contemplano alcuna indennità
sostitutiva delle ferie.
La malattia intervenuta nel corso del
godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero
superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore
a dieci giorni di calendario.
Leffetto sospensivo si determina
a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione,
di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per lespletamento
della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle
norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.
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