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Art.28
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
Il primo comma è sostituito dal seguente:
In caso di malattia, loperaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dellanzianità. Loperaio con unanzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dellanzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, loperaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nellarco di 20 mesi consecutivi. Loperaio con unanzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nellarco di 24 mesi consecutivi.
Pertanto la lettera e) del sesto comma è sostituita come segue:
dal 181° giorno al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dallINPS: 0,5495.
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