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ART.30
CONGEDO MATRIMONIALE
Alloperaio non in prova, in occasione del matrimonio, è concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dellarticolo 26 per 104 ore.
Limpresa anticipa la somma corrispondente alle giornate di congedo, subordinatamente agli adempimenti da parte delloperaio richiesti dallIstituto Nazionale della Previdenza Sociale ed ha diritto di trattenere quanto lIstituto medesimo è tenuto a corrispondere alloperaio per lo stesso titolo.
Tramite accordi locali, la parte del trattamento economico che resta a carico dellimpresa può essere posta a carico delle Casse edili.
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