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EDILI ARTIGIANI
 
ACCR 14/04/97 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Le parti convengono su quanto stabilito al rinnovo del C.C.N.L. del 27.10.1995 e riconfermano l'erogazione delle tranche alle date seguenti:

- la terza tranche sara` corrisposta a decorrere dall'1 luglio 1997 a titolo di incremento dei minimi tabellari attualmente in vigore;

- la quarta tranche sara` corrisposta a decorrere dall'1 luglio 1998 a titolo di incremento dei minimi tabellari;

- di erogare con decorrenza non anteriore all'1.1.1999 un importo mensile forfettario, a titolo di EDR - Elemento distinto della retribuzione, pari a lire 16.500 per i lavoratori di III livello da calcolare, per i lavoratori degli altri livelli, secondo la vigente scala parametrale. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita` dei costi contrattuali di periodo per tutte le imprese operanti nel settore, le Parti si incontreranno entro il 30 settembre 1997 per esaminare la possibilita`, di inserimento non prima dell'1.1.1999 dell'importo su indicato nei minimi tabellari, in correlazione a quanto eventualmente stabilito nei rinnovi contrattuali nel frattempo stipulati da altre Organizzazioni imprenditoriali;

- di calcolare, per gli apprendisti, tale importo secondo la percentuale retributiva di riferimento in vigore alla data sui indicata.

Cio` in quanto le Organizzazioni Artigiane (ANAEPA/CGIA, ANSE - ASSOEDILI/CNA, FIAE/CASA, CLAAI) e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, convenendo sull'esigenza di assicurare l'omogeneita` dei costi contrattuali per tutte le imprese operanti nel settore, si impegnano ad assicurare che il costo del periodo di vigenza contrattuale derivante, per le imprese aderenti a (ANAEPA/CGIA, ANSE - ASSOEDILI/CNA, FIAE/CASA, CLAAI), dal presente accordo nazionale non sia diverso da quello che derivera` ad altre imprese di costruzioni per effetto del rinnovo degli analoghi accordi nazionali. Per costo contrattuale di periodo si intende la somma degli importi mensili, derivanti dagli aumenti retributivi concordati con il presente accordo, che l'azienda dovra` erogare per la vigenza dell'accordo medesimo.Stampa questa pagina