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EDILI ARTIGIANI
 
ACCR 14/04/97 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

In data 14 aprile 1997

Tra

ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI CNA, FIAE CASA, CLAAI

e

FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

in attuazione di quanto previsto alla lett. d) dell'art. 42 del CCNL 27
ottobre 1995 e in applicazione della nota a verbale degli Aumenti
retributivi concordati nel medesimo CCNL,

si conviene

· di prorogare al 30 giugno 1999 il termine di scadenza del CCNL 27
ottobre 1995;
· di erogare, con decorrenza non anteriore all'1.1.99, un importo
mensile forfettario, a titolo di EDR - Elemento distinto della
retribuzione, pari a £. 16.500 per i lavoratori di 3° livello da
calcolare, per i lavoratori degli altri livelli, secondo la vigente scala
parametrale. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità dei costi
contrattuali di periodo per tutte le imprese operanti nel settore, le
Parti si incontreranno entro il 30 settembre 1997 per esaminare la
possibilità di inserimento non prima dell'1.1.99 dell'importo su indicato
nei minimi tabellari, in correlazione a quanto eventualmente stabilito nei
rinnovi contrattuali nel frattempo stipulati da altre Organizzazioni
imprenditoriali;
· di calcolare, per gli apprendisti, tale importo secondo la
percentuale retributiva di riferimento in vigore alla data su indicata;
· di confermare - in coerenza con l'Accordo interconfederale 3 agosto/3
dicembre 1992 - l'agibilità del 2° livello di contrattazione collettiva
per la trattazione delle materie specificatamente di competenza della
contrattazione territoriale previste dal CCNL 27.10.95;
· di concordare nel 6% l'importo massimo di incremento dei minimi
tabellari di paga base nazionale in vigore al 1° luglio 1996 a titolo di
Elemento economico territoriale. Tale incremento massimo sarà erogato
nell'arco di vigenza quadriennale del 2° livello di contrattazione secondo
misure, modalità e parametri stabiliti localmente e legati agli incrementi
di produttività e ai risultati delle imprese e del territorio. Gli effetti
economici di cui al presente comma non potranno, in ogni caso, avere
decorrenza anteriore al 31.12.97;
· di confermare che i criteri, le caratteristiche e le modalità di
attuazione del 2° livello di contrattazione previsto dal CCNL 27.10.95
sono in linea e coerenti con quanto previsto dal Protocollo generale sulla
politica dei redditi 23.7.93 e che, pertanto, nella fattispecie sono
applicabili le agevolazioni contributivo-previdenziali previste dalle
leggi vigenti per le erogazioni di secondo livello;
· di concordare l'allegata intesa sulla previdenza complementare per i
lavoratori dipendenti.

Con il presente accordo, da sottoporre ai rispetti Organi decisionali, le
Parti si danno reciprocamente atto che è stata data piena attuazione agli
impegni economici concordati con il CCNL 27.10.95.Stampa questa pagina