Cassa Edile Rimini Untitled Document
Torna alla pagina principale

 

 

 

SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it

EDILI ARTIGIANI
 
ACCR 14/04/97 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Nel riconfermare, in coerenza con il Protocollo del 23.07.93, la piena agibilita` del secondo livello di contrattazione collettiva, le parti ribadiscono che le materie di competenza della contrattazione integrativa territoriale sono quelle previste dall'art. 42 del C.C.N.L. 27.10.95:

- di concordare nel 6% l'importo massimo di incremento dei minimi tabellari di paga base nazionale in vigore all'1 luglio 1996 a titolo di elemento economico territoriale. Tale incremento massimo sara` erogato nell'arco di vigenza quadriennale del II livello di contrattazione secondo misure, modalita` e parametri stabiliti localmente e legati agli incrementi di produttivita` ed ai risultati delle imprese e del territorio. Gli effetti economici di cui al presente comma non potranno, in ogni caso, avere decorrenza anteriore al 31.12.1997;

- di confermare che i criteri, le caratteristiche e le modalita` di attuazione del II livello di contrattazione previsto dal C.C.N.L. 27.10.1995 sono in linea e coerenti con quanto previsto dal Protocollo generale sulla politica dei redditi 23.7.1993 e che, pertanto, nella fattispecie sono applicabili le agevolazioni contributivo previdenziali previste dalle leggi vigenti per le erogazioni di II livello;

Con il presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che e` stata data piena attuazione agli impegni economici concordati con il C.C.N.L. 27.10.1995.

Si conferma la durata quadriennale dell'accordo di secondo livello.Stampa questa pagina