ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER
FERIE, GRATIFICA NATALIZIA
E RIPOSI ANNUI AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI
A CARICO DEL LAVORATORE
A norma del comma 3 dell'art. 19 del presente
contratto il criterio
convenzionale per l'accantonamento presso la Cassa edile, al netto delle
ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia
è
il seguente:
1. Calcolo delle ritenute fiscali e dei
contributi.
L'impresa provvede a calcolare l'ammontare
dei contributi delle ritenute
fiscali vigenti a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda
afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta
e dalla maggiorazione di cui all'art. 19 del CCNL.
Per i casi di malattia e d'infortunio
o di malattia professionale la
maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente:
giornate di carenza INPS e INAIL 18,5%
dal 4° giorno di malattia in poi 18,5%
dal 4° al 90° giorno d'infortunio
o malattia professionale 7,4%
dal 91° giorno d'infortunio
o malattia professionale in poi 4,6%
2. Accantonamento netto presso la Cassa edile.
L'importo che deve essere accantonato
presso la Cassa edile è pari al
14,20%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la
maggiorazione di cui all'art. 19. Nei casi d'assenza per malattia,
infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono
le
seguenti:
giornate di carenza INPS e INAIL 14,2%
dal 4° giorno di malattia in poi 14,2%
dal 4° al 90° giorno d'infortunio
o malattia professionale 5,7%
dal 91° giorno d'infortunio
o malattia professionale in poi 3,6%
3. Retribuzione diretta netta.
La retribuzione netta erogata direttamente
all'operaio da parte
dell'impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al comma
1 del
punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché
l'accantonamento nell'importo di cui al punto 2.
4. Esclusione del criterio convenzionale.
Il sistema convenzionale previsto dai
punti precedenti non si applica per
i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del
datore di lavoro per lavoro prestato per l'intero periodo (malattia e
infortunio).
Pertanto in tali casi le imposte e i contributi
effettivi sugli
accantonamenti sono detratti dall'impresa dagli accantonamenti stessi.
Inoltre la Cassa edile accrediterà
sul conto del singolo lavoratore le
percentuali di cui al punto 1 al lordo dei contributi e delle ritenute
fiscali nei casi dì mutualizzazione di cui al comma 11, art. 19
del CCNL.
|