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ACCR 15/06/2000 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ACCORDI LOCALI

(Contrattazione di 2° livello)

L'art. 42 del CCNL 15.11.91 è così modificato:

Alle organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della
piccola industria e dei lavoratori aderenti alle organizzazioni nazionali
contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti
integrativi di 2° livello, secondo quanto stabilito dal sistema
contrattuale.

Il contratto integrativo, in particolare provvede:

a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, comma 3, dell'orario normale
di lavoro che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve
essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener
conto delle condizioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta
montagna;
c) alla determinazione dell'elemento economico di 2° livello, secondo i
criteri indicati ai commi 4 e 6 del presente articolo;
d) all'attuazione delle modalità e dei criteri per gli accantonamenti
per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi;
e) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è
applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 25;
f) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
g) alla determinazione delle indennità di mensa e di trasporto e
relative indennità sostitutive;
h) alla determinazione di eventuale indennità per attrezzi di lavoro in
proprietà dei lavoratori;
i) alla determinazione d'indennità per lavori in galleria.

In presenza di zone montane e/o economicamente deboli o disagiate, le
organizzazioni predette potranno prevedere, ove ne ricorrano i presupposti
contrattuali, un'indennità forfettaria unica in sostituzione
dell'indennità di alta montagna, del concorso alle spese di trasporto e
dell'indennità di mensa.

L'elemento economico di 2° livello, di cui alla lett. c) sarà concordato
in sede regionale o territoriale tenendo conto dell'andamento
congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in
termini di produttività, qualità e competitività nel territorio,
utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:

- andamento del numero imprese artigiane e della piccola industria e
dipendenti iscritti alla Cassa edile e relativo monte salari;
- dinamica del numero e dell'importo complessivo dei bandi di gara e
degli appalti aggiudicati anche con specifico riferimento al mercato
dell'artigianato e della piccola industria;
- dinamica del numero e dell'importo complessivo delle concessioni
edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di
mobilità per mancanza di lavoro e andamento della Cassa integrazione
guadagni;
- evoluzione del prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a
livello territoriale.

Ulteriori o diversi indicatori potranno essere concordati in sede
regionale o territoriale.

L'elemento economico di cui alla lett. c), sulla base dei criteri di cui
al comma precedente rilevati a livello nazionale, sarà rinegoziato in sede
regionale/territoriale entro la misura massima che le associazioni
nazionali contraenti stabiliranno entro il 30.6.00. I contratti
integrativi avranno la durata quadriennale.

Le richieste per la stipula del contratto integrativo di 2° livello devono
essere avanzate secondo i tempi e le procedure previste dal sistema
contrattuale. Il contratto integrativo avrà decorrenza non anteriore
all'1.1.02 ed avrà validità quadriennale, fatto salvo quanto previsto
nella dichiarazione a verbale sotto riportata.

Alle organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di
provvedere:

1) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto
alle Casse edili artigiane;
2) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse
edili artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia
professionale;
3) alla determinazione di cui all'art. 41, relativo alle quote
sindacali;
4) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale
edile;
5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale
contenuta nell'art. 40;
6) all'istituzione e al funzionamento, secondo le modalità stabilite
dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la
prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art.
39.


Dichiarazione a verbale.

Le organizzazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali
modifiche che dovessero intervenire in sede confederale o nazionale sugli
assetti contrattuali comporteranno il riesame della materia contrattuale
entro 60 giorni dalle modifiche intervenute.Stampa questa pagina