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ACCR 15/06/2000 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ASSENZE E PERMESSI

L'art. 85 CCNL viene integrato come segue:

L'impresa ha facoltà di far controllare l'infermità del lavoratore da
parte degli Istituti previdenziali competenti.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge 20.5.70 n. 300, il
controllo delle assenze per malattia è disciplinato come segue: il
lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio
per le visite di controllo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle
ore 19 o in quelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni
legislative o amministrative.

Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà essere dallo stesso
comunicato tempestivamente all'impresa.

Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi dal
domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici e per le
visite di controllo, sulle quali il lavoratore darà preventiva
informazione all'impresa, nonché comprovate cause di forza maggiore.

Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza
giustificato motivo decade dal diritto al trattamento economico dovuto
dall'impresa e dalla Cassa edile per l'intero per i primi 10 giorni e
nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di
ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, e
sarà considerato assente ingiustificato.Stampa questa pagina