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ACCR 15/06/2000 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

CONTRATTO A TERMINE

In relazione a quanto previsto nell'art. 23, comma 1, legge 28.2.87 n. 56,
il quale consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro anche in ipotesi individuate nei CCNL stipulati con i sindacati
nazionali o territoriali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, si conviene che, ferma restando ogni
altra ipotesi in materia di flessibilità delle prestazioni lavorative,
l'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine sarà
consentita anche nelle seguenti fattispecie:

1. esecuzione di opere eccezionali ed imprevedibili in rapporto alla
consueta attività produttiva;
2. esecuzione di opere e lavorazioni definite e predeterminate nel tempo
ovvero di opere i cui tempi di realizzazione sono tali da non poter essere
programmati, per necessità di ordine quantitativo o di diversa
professionalità, con il personale in forza.

Il ricorso al contratto a termine di cui al presente articolo e al lavoro
temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'art...... non
può superare, mediamente nell'anno, complessivamente il 20% dei rapporti
di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di
lavoro a termine e/o temporaneo, comunque non eccedenti la misura di 1/3
del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate
all'unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in
forza nell'anno solare precedente.


Dichiarazione comune.

Anche nel caso di inoperatività della disciplina sul lavoro temporaneo per
gli operai e impiegati, di cui all'art..... del presente contratto, gli
ambiti di ricorso al contratto a termine di cui ai commi 2, 3 e 4 del
presente articolo, restano riferiti interamente al contratto a termine per
gli operai e gli impiegati e al lavoro temporaneo per gli impiegati per le
ipotesi previste dal presente contratto.

In caso d'intervento legislativo le parti s'incontreranno entro 30 giorni
per armonizzare la disciplina del presente istituto alle norme di legge.Stampa questa pagina