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EDILI ARTIGIANI
 
ACCR 15/06/2000 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

DISTACCO TEMPORANEO

Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi
giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, con
mansioni equivalenti, da un'impresa edile a un'altra, qualora esista
l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante, anche con
riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il
lavoratore svolga la propria attività a favore dell'impresa distaccataria.

Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di
prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria,
conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.

Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa
distaccante.

L'impresa distaccante evidenzierà nelle denuncie alla Cassa edile la
posizione di lavoratori distaccati.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, legge n. 236/93.Stampa questa pagina