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ACCR 15/06/2000 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

7° LIVELLO quadri.

Ai sensi della legge 13.5.85 n. 190, ha la qualifica di Quadro il
personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria
dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed
organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica
conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione
degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità,
funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione
di tali obiettivi.

Ai lavoratori con la qualifica di Quadro viene riconosciuta, anche
attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e
l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non
dipendenti da colpa grave o dolo relativa a fatti direttamente connessi
con l'esercizio delle funzioni svolte.

L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di Quadro
contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa
nello svolgimento delle proprie funzioni. Le imprese promuoveranno la
partecipazione dei Quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento
professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in
riferimento alle specifiche attività svolte.

In caso di svolgimento di mansioni di Quadro, che non sia determinato
dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto della
conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di Quadro sarà
effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.

A far data dall'1.7.00 al personale con la qualifica di Quadro inquadrato
al 7° livello sarà riconosciuta un'indennità di £. 50.000 con assorbimento
del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo.

Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i
Quadri le disposizioni del CCNL previste per gli impiegati.


Norma transitoria.

La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è
stata effettuata dalle parti con la stipula del presente contratto.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica
di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1.9.00.


Dichiarazione verbale.

Le parti dichiarano che con l'individuazione dei criteri per
l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina,
per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla
legge 13.5.85 n. 190.Stampa questa pagina