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ACCR 15/06/2000 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le
deroghe relative.

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media
annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art.
13, legge 4.7.97 n. 196.

Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai
contratti integrativi del precedente CCNL, salve le determinazioni che
potranno essere assunte a norma dell'art. 6, CCNL 15.11.91 in ordine alla
ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.

Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge di
cui al comma 2, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente
concordati nel rispetto della media annuale prestabilita, dà al lavoratore
il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro
supplementare e per il lavoro straordinario di cui all'art. 23.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su 6
giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo
prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%,
calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, art. 26.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 13 in materia di recuperi.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo
accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con
l'indicazione dell'ora d'inizio e di termine del lavoro del personale
occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo
durante il periodo di lavoro.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere
questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel
luogo dove viene corrisposta la paga.

Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui
all'art. 6, RDL 15.3.23 n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni
previste dall'art. 23 del presente contratto.Stampa questa pagina