ORARIO DI LAVORO
(Impiegati)
A) Per l'orario di lavoro valgono le norme
di legge con le eccezioni e
le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali
di media
annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base
all'art. 13, legge 4.7.97 n. 196. Gli impiegati sia tecnici che
amministrativi, entro i limiti consentiti dalla legge, eseguiranno
lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi
d'impedimento.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto
della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le
maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 58
del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico- produttive da portare a
preventiva conoscenza delle RSU ai fini di eventuali verifiche,
ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le
ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una
maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di
cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, art. 49, CCNL 15.11.91.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la
regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli
operai
di produzione dall'art. 6 e dagli accordi integrativi dello stesso.
B) L'impiegato ha diritto ad usufruire
in 1 anno di permessi individuali
retribuiti pari a 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di 1 ora ogni 20 di lavoro
effettivamente prestato.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore d'assenza per malattia e
infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale
e
per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio
Il permesso è concesso a richiesta dell'impiegato da effettuarsi
con
adeguato preavviso tenendo conto delle esigenze di lavoro.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non
possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso di mancato godimento dei permessi, all'impiegato è dovuto
il
trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell'ultimo comma
dell'art. 49.
La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle
festività soppresse dall'art. 1, legge 5.3.77 n. 54, così
come
modificato dal DPR 28.12.85 n. 792, salvo quanto previsto dal comma
seguente.
In relazione alle festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre,
soppresse dalla citata legge, agli impiegati per i mesi di giugno e di
novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile,
1/25
della retribuzione stessa.
Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione
in via collettiva di riposi individuali.
Le riduzioni d'orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno
assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi
intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede
nazionale.
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che le attività
previste dal RD 6.12.23 n. 2657
possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
Norma transitoria.
Sino al 30.9.00 per gli impiegati addetti
ai lavori di cantiere restano
ferme le disposizioni precedenti.
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