PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le parti rinviano a quanto previsto dai
precedenti accordi contrattuali in
materia e, da ultimo dall'Accordo 19.5.00, il cui testo fa parte
integrante del presente accordo e sarà riportato nella stesura
definitiva
del CCNL.
Le parti, nel presupposto che la previdenza
complementare resti fondata
sul principio dell'adesione volontaria del lavoratore, concordano la
mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore
nella misura dello 0,01% paritetico, da calcolare sulla retribuzione
imponibile per i versamenti alla Cassa edile.
Il predetto contributo paritetico sarà
versato alla Cassa edile, per la
gestione di un Fondo autonomo, a decorrere dalla data dalla quale
l'accordo attuativo della previdenza complementare prevede la decorrenza
dei contributi di finanziamento della previdenza medesima.
Le parti si riservano di stabilire le
modalità per l'utilizzo del Fondo
separato di cui sopra, previa verifica della sua conformità rispetto
alla
legislazione in materia anche per quanto riguarda l'applicazione del
regime fiscale e contributivo.
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