RIPOSI ANNUI (EX ART. 7)
(Parte Operai)
A decorrere dall'1.10.00 gli operai hanno
diritto di usufruire di riposi
annui mediante permessi individuali per 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura
di 1 ora ogni 20 ore di lavoro
ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai discontinui di cui alle
lett. a) e b) dell'allegato A, i
permessi individuali di cui sopra maturano in misura di 1 ora ogni 26
ore.
Per gli operai discontinui di cui alla
lett. c) dell'allegato A i permessi
individuali predetti maturano in misura di 1 ora ogni 31 ore.
Agli effetti di cui sopra si computano
anche le ore di assenza per
malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché
per
congedo matrimoniale.
La percentuale per i riposi annui pari
al 4,95% calcolata sugli elementi
della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 26 è corrisposta
alla
scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al
lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli
artt. 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle
festività di cui al punto 3 dell'art. 21.
Detta percentuale va computata anche sull'utile
effettivo di cottimo e sui
premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo
non va computata su:
- l'eventuale indennità per apporto
di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate
nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario,
sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'art. 25;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo
non va inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali
disagiati, per lavori in alta
montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure
percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è
stato tenuto
conto - come già nei precedenti CCNL in relazione alle caratteristiche
dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente
articolo e all'art. 21.
I permessi saranno usufruiti a richiesta
dell'operaio, da effettuarsi con
adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi
maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere
goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al comma
1 non vengano in tutto o in parte
usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto
dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale
di
cui al comma 6.
Agli effetti della maturazione dei permessi
si computano anche le ore di
assenza di cui al comma 5 del presente articolo.
La presente regolamentazione assorbe quella
relativa alle festività
soppresse dall'art. 1, legge 5.3.77 n. 54, così come modificato
dal DPR
28.12.85 n. 792, salva la conferma del trattamento economico per le
festività del 2 giugno e del 4 novembre.
Le riduzioni d'orario di lavoro di cui
alla presente disciplina saranno
assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi
intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede
nazionale.
Sono fatte salve le pattuizioni al livello
territoriale per la fruizione
in via collettiva di riposi individuali.
Norma transitoria.
Per i rapporti di lavoro intercorsi sino
al 30.9.00 restano ferme le
disposizioni contenute negli artt. 7 e 22, CCNL 15.11.91.
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