Cassa Edile Rimini Untitled Document
Torna alla pagina principale

 

 

 

SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it

EDILI ARTIGIANI
 
ACCR 15/06/2000 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

RIPOSI ANNUI (EX ART. 7)
(Parte Operai)

A decorrere dall'1.10.00 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi
annui mediante permessi individuali per 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di 1 ora ogni 20 ore di lavoro
ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai discontinui di cui alle lett. a) e b) dell'allegato A, i
permessi individuali di cui sopra maturano in misura di 1 ora ogni 26 ore.

Per gli operai discontinui di cui alla lett. c) dell'allegato A i permessi
individuali predetti maturano in misura di 1 ora ogni 31 ore.

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per
malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per
congedo matrimoniale.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi
della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 26 è corrisposta alla
scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al
lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli
artt. 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle
festività di cui al punto 3 dell'art. 21.

Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui
premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate
nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario,
sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'art. 25;
- i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta
montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure
percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto
conto - come già nei precedenti CCNL in relazione alle caratteristiche
dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente
articolo e all'art. 21.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con
adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi
maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere
goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso in cui le ore di cui al comma 1 non vengano in tutto o in parte
usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto
dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di
cui al comma 6.

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di
assenza di cui al comma 5 del presente articolo.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività
soppresse dall'art. 1, legge 5.3.77 n. 54, così come modificato dal DPR
28.12.85 n. 792, salva la conferma del trattamento economico per le
festività del 2 giugno e del 4 novembre.

Le riduzioni d'orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno
assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi
intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede
nazionale.

Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione
in via collettiva di riposi individuali.


Norma transitoria.

Per i rapporti di lavoro intercorsi sino al 30.9.00 restano ferme le
disposizioni contenute negli artt. 7 e 22, CCNL 15.11.91.Stampa questa pagina