Cassa Edile Rimini Untitled Document
Torna alla pagina principale

 

 

 

SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it

EDILI ARTIGIANI
 
ACCR 15/06/2000 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Per lavoro a tempo parziale s'intende un rapporto di lavoro prestato con
orario di lavoro che risulta inferiore a quello stabilito dall'art. 6 del
presente contratto.

Così come stabilito dall'art. 1 del D.lgs. n. 61 del 25.2.00, esso si
definisce di tipo "orizzontale" quando la riduzione d'orario rispetto al
tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di
lavoro, "verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che
l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.

L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto
scritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa
ridotta, le relative modalità. Il rapporto a tempo parziale è disciplinato
secondo i seguenti criteri:

a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le
qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente
contratto;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno
qualora il lavoratore sia stato assunto precedentemente a tempo pieno,
tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente
con le mansioni svolte o da svolgere fermo restando la reciproca
volontarietà;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa
dai lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per
identiche mansioni;
e) possibilità di previsione di clausole elastiche di modifica della
durata e della distribuzione dell'orario di lavoro;
f) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di un termine di
conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo le parti convengono che è
consentita la prestazione di lavoro supplementare al verificarsi delle
seguenti ipotesi:

- incrementi di attività sopravvenuti in dipendenza di clausole
contrattuali che prevedono aumenti di cubatura o lavorazioni aggiuntive;
- punte di più intensa attività derivate da richieste che non sia
possibile evadere con il normale potenziale lavorativo sia per la qualità
intrinseca e/o specifica del prodotto e delle lavorazioni;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie o di
particolari produzioni legate all'applicazione di prodotti non presenti
nella normale lavorazione.Stampa questa pagina