LAVORO A TEMPO PARZIALE
Per lavoro a tempo parziale s'intende
un rapporto di lavoro prestato con
orario di lavoro che risulta inferiore a quello stabilito dall'art. 6
del
presente contratto.
Così come stabilito dall'art. 1
del D.lgs. n. 61 del 25.2.00, esso si
definisce di tipo "orizzontale" quando la riduzione d'orario
rispetto al
tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero
di
lavoro, "verticale" quello in relazione al quale risulti previsto
che
l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente
a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale
deve risultare da atto
scritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa
ridotta, le relative modalità. Il rapporto a tempo parziale è
disciplinato
secondo i seguenti criteri:
a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori
in forza per tutte le
qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente
contratto;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno
qualora il lavoratore sia stato assunto precedentemente a tempo pieno,
tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente
con le mansioni svolte o da svolgere fermo restando la reciproca
volontarietà;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa
dai lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni,
per
identiche mansioni;
e) possibilità di previsione di clausole elastiche di modifica
della
durata e della distribuzione dell'orario di lavoro;
f) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di un termine
di
conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo
le parti convengono che è
consentita la prestazione di lavoro supplementare al verificarsi delle
seguenti ipotesi:
- incrementi di attività sopravvenuti
in dipendenza di clausole
contrattuali che prevedono aumenti di cubatura o lavorazioni aggiuntive;
- punte di più intensa attività derivate da richieste che
non sia
possibile evadere con il normale potenziale lavorativo sia per la qualità
intrinseca e/o specifica del prodotto e delle lavorazioni;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie o di
particolari produzioni legate all'applicazione di prodotti non presenti
nella normale lavorazione.
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