PROTOCOLLO SULLA TRASFERTA
A. Le parti convengono di effettuare una
sperimentazione a livello
regionale della disciplina della trasferta di cui al presente Protocollo,
che sarà avviata a decorrere dall'1.7.00 sulla base dell'attuazione
di
quanto previsto dalla lett. B. La sperimentazione avverrà in ambito
regionale in quanto fuori dall'ambito territoriale regionale resta
l'obbligo d'iscrizione alla Cassa edile del luogo ove ha sede il cantiere.
Entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo del CCNL le
parti nazionali individueranno congiuntamente le Regioni nelle quali
effettuare la sperimentazione.
B. Fermo restando quanto stabilito in
materia alla successiva intesa
"Casse edili" le parti demandano alla Commissione Nazionale
paritetica per
le Casse Edili (CNCE):
- di realizzare e rendere operativo il
progetto di informatizzazione
delle Casse edili, in modo da costituire una rete attraverso la quale
le
Casse stesse siano in grado di collegarsi automaticamente per realizzare
lo scambio dei dati con particolare riferimento alle denunce e ai
versamenti per gli operai in trasferta;
- di predisporre modelli unici di denuncia mensile e di versamento
delle contribuzioni e accantonamenti che dovranno essere approvati dalle
parti nazionali sottoscritte e adottati da tutte le Casse edili.
C.
a) Fermo restando l'applicazione del contratto
integrativo del
territorio regionale/provinciale di provenienza, il trattamento economico
derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di
minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità
territoriale di
settore, elemento economico territoriale e del 50% del trattamento di
trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di
provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente
derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di
contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico
territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale
integrazione è corrisposta a titolo d'indennità territoriale
temporanea.
b) L'impresa che esegue lavori fuori della propria circoscrizione
mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in trasferta presso
la Cassa edile di provenienza.
c) L'impresa è tenuta a comunicare, anche con riferimento all'art.
18,
legge 19.3.90 n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa edile della
zona in cui si svolgono i lavori medesimi, l'elenco nominativo degli
operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere essi operano.
Tale comunicazione è aggiornata con periodicità mensile.
d) La Cassa Edile di provenienza documenta alla Cassa edile del luogo
di
esecuzione dei lavori il numero delle ore, l'importo dei salari ad essa
denunciati nonché i versamenti effettuati dall'impresa per ciascun
operaio
in trasferta ai fini del successivo punto e).
e) In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere
pubbliche la Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori è
tenuta a
rilasciare, su richiesta dell'impresa o del committente, il certificato
di
regolarità contributiva sulla base dei criteri definiti dalle parti
nazionali sottoscritte nonché sulla base della documentazione per
gli
operai in trasferta rilasciata dalla Cassa edile di provenienza in
applicazione del punto d) ancorché appartenenti a diversi sistemi
contrattuali.
D. In caso di divergenze interpretative
tra Casse edili o singole
imprese e Cassa edile, la questione è rimessa alla decisione della
CNCE.
E. La disciplina della trasferta contenuta
nella lett. C del presente
accordo sarà tempestivamente portata all'esame del Ministero del
lavoro
agli effetti dell'osservanza dell'art. 18, legge 19.3.90 n. 55, anche
al
fine di rendere applicabile la presente normativa in via anticipata
rispetto alla generalità del territorio per le circoscrizioni territoriali
informatizzate e poste in rete al livello centrale e tra di loro.
Le parti si incontreranno al termine di
un anno dall'avvio della
sperimentazione, al fine di valutare l'esito della stessa ed assumere
le
conseguenti determinazioni.
Dichiarazione di parte.
Le OO.SS. dichiarano che gli importi delle
quote territoriali di adesione
contrattuale afferenti gli operai in trasferta saranno trasmesse alla
Cassa edile del luogo di esecuzione dei lavori.
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