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EDILI COOPERATIVE
 
ACCORDO 04/02/2002 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

I - AUMENTI RETRIBUTIVI

In relazione alla politica dei redditi ed agli assetti contrattuali previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993 (punti 1 e 2) ed in coerenza con quanto previsto dall’art. 41 del CCNL 9 Febbraio 2000, a decorrere dai 1° Gennaio 2002 e dal 1° Gennaio 2003, i minimi di paga base e stipendio sono aumentati nelle misure stabilite nella tabella allegata. Tali incrementi sono comprensivi del recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 2000 - 2001.

II - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE E SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

  1. Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte rinegozieranno, per la circoscrizione di propria competenza, l’Elemento Economico Territoriale di cui all’art. 6, paragrafo A), lettera d) del C.C.N.L. 9 Febbraio 2000, entro la misura massima dell’11% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2003, e del 14% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2003.
    Fino a tale nuova rinegoziazione, valgono le pattuizioni territoriali sottoscritte in base alla previsione dell’accordo nazionale 24 Febbraio 1998.
    L’Elemento Economico Territoriale di cui al primo comma, sarà concordato in sede territoriale tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 6 del CCNL.
    Durante la vigenza dell’elemento economico territoriale, ai fini della relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori sarà effettuata dalle Organizzazioni territoriali citate, con la periodicità stabilita dalle Organizzazioni medesime.
    Le parti si danno atto che la struttura dell’erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall’art. 6 del CCNL 9 Febbraio 2000 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n° 135.
  2. Resta confermato che il rinnovo dei contratti integrativi territoriali avverrà nell’ambito delle materie specificatamente stabilite dall’art. 6 del CCNL e che le clausole degli accordi territoriali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

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