I - AUMENTI RETRIBUTIVI
In relazione alla politica dei redditi
ed agli assetti contrattuali previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993
(punti 1 e 2) ed in coerenza con quanto previsto dallart. 41 del
CCNL 9 Febbraio 2000, a decorrere dai 1° Gennaio 2002 e dal 1°
Gennaio 2003, i minimi di paga base e stipendio sono aumentati nelle misure
stabilite nella tabella allegata. Tali incrementi sono comprensivi del
recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale
per gli anni 2000 - 2001.
II - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
E SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
- Le Organizzazioni territoriali dei
datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali
sottoscritte rinegozieranno, per la circoscrizione di propria competenza,
lElemento Economico Territoriale di cui allart. 6, paragrafo
A), lettera d) del C.C.N.L. 9 Febbraio 2000, entro la misura massima
dell11% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza non
anteriore al 1° gennaio 2003, e del 14% dei minimi di paga e di
stipendio, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2003.
Fino a tale nuova rinegoziazione, valgono le pattuizioni territoriali
sottoscritte in base alla previsione dellaccordo nazionale 24
Febbraio 1998.
LElemento Economico Territoriale di cui al primo comma, sarà
concordato in sede territoriale tenendo conto dellandamento congiunturale
del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini
di produttività, qualità e competitività nel territorio,
utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 6 del CCNL.
Durante la vigenza dellelemento economico territoriale, ai fini
della relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori sarà
effettuata dalle Organizzazioni territoriali citate, con la periodicità
stabilita dalle Organizzazioni medesime.
Le parti si danno atto che la struttura dellerogazione di cui
sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo
23 luglio 1993, dallart. 6 del CCNL 9 Febbraio 2000 e dallart.
2 del decreto legge 25 marzo 1997, n° 67, convertito nella legge
23 maggio 1997 n° 135.
- Resta confermato che il rinnovo dei
contratti integrativi territoriali avverrà nellambito delle
materie specificatamente stabilite dallart. 6 del CCNL e che le
clausole degli accordi territoriali difformi rispetto alla regolamentazione
nazionale non hanno efficacia.
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