VII - POLITICHE DEL LAVORO NEL SETTORE
DELLE COSTRUZIONI
Le Associazioni Cooperative e le OO.SS.
dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, nellambito
di una politica tesa a sostegno della regolarità contributiva non
solo nel settore delle OO.PP., ma anche nellambito del mercato privato,
convengono di intervenire attraverso il sistema degli Organismi paritetici
previsti nel C.C.N.L., Casse Edili, Enti Scuola e Comitati paritetici
per la prevenzione e ligiene dellambiente di lavoro.
A questo fine convengono che i rapporti con le Casse Edili di tutte le
imprese esecutrici sia di opere pubbliche che di lavori privati devono
fondarsi sulle seguenti regole:
- estensione agli obblighi di contribuzione
nei confronti delle Casse Edili di meccanismi analoghi a quelli previsti
dallart. 29 della legge n° 341/95 per le assicurazioni di
legge, in modo da evitare le forme di evasione contributiva connesse
alla mancata denuncia di ore lavorate;
- denuncia mensile alle Casse Edili per
impresa e cantiere dei lavoratori dipendenti;
- per i lavori privati, obbligo del committente
di dichiarare allAmministrazione concedente, prima dellinizio
dei lavori oggetto della concessione edilizia (permesso di costruire)
o allatto della presentazione della denuncia di inizio attività,
il nominativo dellimpresa esecutrice dei lavori unitamente alla
documentazione attestante il rispetto degli obblighi contributivi;
- la documentazione di cui al punto precedente
è costituita da un documento di regolarità contributiva
rilasciato da uno sportello unico costituito da Inail, Inps e Cassa
Edile, localizzato presso la Cassa Edile, sulla base di una convenzione
con Inail ed Inps;
- in via sperimentale, le Associazioni
nazionali sottoscritte definiranno, in aggiunta a quanto sopra, una
procedura di verifica della congruità contributiva dei versamenti
alla Cassa Edile, basata su parametri di incidenza del costo del lavoro,
distinti per categorie di lavoro. La congruità verrà misurata
su parametri rapportati al complesso dei lavori eseguiti dallimpresa
principale e dalle imprese subappaltatrici con limpiego di lavoratori
subordinati e autonomi. Qualora i versamenti per il singolo lavoro risultino
inferiori al parametro di congruità predefinito, le imprese esecutrici
sono obbligate a integrare il versamento contributivo fino al raggiungimento
di detto parametro;
- dopo la definizione in via negoziale
di quanto espresso al precedente punto e), e quando sarà in possesso
dei dati certi necessari allo scopo, la Cassa Edile condizionerà
il rilascio dellattestato di regolarità contributiva di
cui al punto d), anche alla verifica della congruità di cui al
punto precedente;
- le Parti auspicano che Inps e Inail
concentrino le visite ispettive e i controlli sulle imprese non iscritte
alle Casse Edili e non in possesso degli attestati di cui sopra;
- le Associazioni nazionali sottoscritte
si impegnano per la definizione compiuta della materia entro il 30 settembre
2002 mediante un Protocollo che coinvolga tutte le organizzazioni imprenditoriali
firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore.
A supporto e integrazione di. quanto previsto
dal presente Accordo, le parti hanno elaborato, sulla base di quanto contenuto
nel Protocollo sulle politiche del lavoro nellindustria delle
costruzioni di cui al CCNL 9 Febbraio 2000 - che resta confermato
nella sua interezza - la seguente proposta, da presentare congiuntamente
agli organi di Governo, in tema di decontribuzione dei trattamenti erogati
ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi.
La misura ditale decontribuzione è calcolata percentualmente sulla
retribuzione complessiva annua con lapplicazione dell aliquota
stabilita dalla Legge 23 maggio 1997, n° 135, ed eventuali successive
modifiche e risponde ai seguenti criteri:
- la decontribuzione attiene i trattamenti
erogati dopo lentrata in vigore della norma di legge di recepimento
della presente proposta;
- i trattamenti di che trattasi concorrono
a formare limponibile fiscale;
- è destinato alla previdenza
complementare (Cooperlavoro) una quota pari al 10% dellimporto
annuo decontribuito;
- il meccanismo di decontribuzione si
attua nei confronti delle imprese iscritte alla Cassa Edile.
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