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EDILI COOPERATIVE
 
ACCORDO 04/02/2002 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

III - LAVORO TEMPORANEO

  1. Ai sensi dell’art. 30 bis, paragrafo C) del CCNL 9 Febbraio 2000, con il quale le parti sociali hanno dato attuazione alla delega contenuta nell’art. 1, comma 3), della legge 24 giugno 1997, n° 196, in ordine alla sperimentazione del lavoro temporaneo in edilizia per i lavoratori appartenenti alla categoria operaia, si precisa quanto segue:
    1. le parti costituiscono un Comitato Nazionale per il monitoraggio della sperimentazione con il fine di rendere definitivo, successivamente al 31/12/2002, l’utilizzo del lavoro temporaneo nel settore;
    2. le agenzie fornitrici di lavoro temporaneo dovranno effettuare i versamenti presso la Cassa Edile - di riferimento dell’impresa utilizzatrice - del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa. Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti Bilaterali e previdenza complementare (Cooperlavoro);
    3. la Cassa Edile adotterà specifici criteri di registrazione per le agenzie fornitrici ed i lavoratori temporanei, nel rispetto della modulistica nazionale;
    4. le agenzie fornitrici di lavoro temporaneo verseranno all’Inps i contributi previdenziali stabiliti dalla legge n° 196/97, come specificato dalla circolare Inps n° 153/98;
    5. le parti concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo presso il sistema formativo paritetico dì settore, mediante l’accantonamento presso le Casse Edili del contributo del 4% stabilito dalla legge n° 196/97.
      Si procederà, a tal proposito, ai sensi dell’art. 75 del vigente CCNL, alla definizione delle procedure formative dei lavoratori temporanei nel settore, con una particolare attenzione agli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
      Qualora non sia consentito il versamento diretto alle Casse Edili del predetto contributo, esso dovrà comunque essere utilizzato dal sistema formativo paritetico di settore;
    6. a carico delle agenzie fornitrici di lavoro temporaneo è posta un’aliquota aggiuntiva dello 0,3% della retribuzione imponibile del lavoratore temporaneo destinata ad un’apposita gestione costituita presso la Cassa Edile, a copertura delle interruzioni di lavoro infrasettimanali a causa di eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell’impresa utilizzatrice lo strumento della cassa integrazione guadagni ordinaria.
      Le parti si riservano di disciplinare con apposito regolamento condizioni e criteri per gli interventi di cui alla lettera f), anche con riferimento all’equilibrio della gestione.


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