III - LAVORO TEMPORANEO
- Ai sensi dellart. 30 bis, paragrafo
C) del CCNL 9 Febbraio 2000, con il quale le parti sociali hanno dato
attuazione alla delega contenuta nellart. 1, comma 3), della legge
24 giugno 1997, n° 196, in ordine alla sperimentazione del lavoro
temporaneo in edilizia per i lavoratori appartenenti alla categoria
operaia, si precisa quanto segue:
- le parti costituiscono un Comitato
Nazionale per il monitoraggio della sperimentazione con il fine
di rendere definitivo, successivamente al 31/12/2002, lutilizzo
del lavoro temporaneo nel settore;
- le agenzie fornitrici di lavoro
temporaneo dovranno effettuare i versamenti presso la Cassa Edile
- di riferimento dellimpresa utilizzatrice - del luogo ove
i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa. Resta fermo che
ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva
di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni
agli Enti Bilaterali e previdenza complementare (Cooperlavoro);
- la Cassa Edile adotterà
specifici criteri di registrazione per le agenzie fornitrici ed
i lavoratori temporanei, nel rispetto della modulistica nazionale;
- le agenzie fornitrici di lavoro
temporaneo verseranno allInps i contributi previdenziali stabiliti
dalla legge n° 196/97, come specificato dalla circolare Inps
n° 153/98;
- le parti concordano di effettuare
la formazione professionale dei lavoratori con contratto di lavoro
temporaneo presso il sistema formativo paritetico dì settore,
mediante laccantonamento presso le Casse Edili del contributo
del 4% stabilito dalla legge n° 196/97.
Si procederà, a tal proposito, ai sensi dellart. 75
del vigente CCNL, alla definizione delle procedure formative dei
lavoratori temporanei nel settore, con una particolare attenzione
agli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Qualora non sia consentito il versamento diretto alle Casse Edili
del predetto contributo, esso dovrà comunque essere utilizzato
dal sistema formativo paritetico di settore;
- a carico delle agenzie fornitrici
di lavoro temporaneo è posta unaliquota aggiuntiva
dello 0,3% della retribuzione imponibile del lavoratore temporaneo
destinata ad unapposita gestione costituita presso la Cassa
Edile, a copertura delle interruzioni di lavoro infrasettimanali
a causa di eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai
dellimpresa utilizzatrice lo strumento della cassa integrazione
guadagni ordinaria.
Le parti si riservano di disciplinare con apposito regolamento condizioni
e criteri per gli interventi di cui alla lettera f), anche con riferimento
allequilibrio della gestione.
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