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EDILI COOPERATIVE
 
ACCORDO 04/02/2002 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 Febbraio 2002 in Roma, tra:
AGCI- Produzione e Lavoro, ANCPL - Legacoop, Federlavoro e Servizi-Confcooperative

e

FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

con riferimento ed in applicazione del punto 2 (Assetti contrattuali), comma 2 del Protocollo 23 Luglio 1993 e degli artt. 41 e 6 (Secondo livello di contrattazione collettiva) del CCNL 9 Febbraio 2000 per i lavoratori delle Cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini, è stato raggiunto il presente accordo.

PREMESSA

Il presente accordo è stato raggiunto in un contesto nel quale entrambe le parti hanno richiamato e sottolineato il valore del sistema di relazioni industriali e di assetti contrattuali delineato dal Protocollo del 23 Luglio 1993, caratterizzato dal metodo della concertazione e da due livelli negoziali. Con riferimento agli attuali assetti contrattuali le parti confermano che, in ragione delle specificità del settore edile, il secondo livello viene individuato in quello territoriale, assicurandone l’agibilità ma al contempo ribadendo l’unicità della sede di contrattazione integrativa rispetto al CCNL.

  • RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO - Le Parti prendono atto che la recente legge sul diritto societario muta profondamente, con una distinzione tra cooperative costituzionalmente riconosciute e non, i criteri di mutualità anche per quanto concerne gli assetti contributivo/fiscali per il mondo cooperativo. Da tali modifiche risultano particolarmente coinvolte le cooperative edili aderenti alle Associazioni firmatarie il presente accordo.
  • COSTO DEL LAVORO E INTERVENTI DI DECONTRIBUZIONE - Le Parti firmatarie il presente accordo reputano che la contrattazione di secondo livello avviene in un quadro di agevolazioni contributive insufficienti a permettere alle Parti medesime di assegnare ad esso compiti e funzioni più cospicue, in quanto si opera, da un lato, in assenza del ripristino degli effetti della legge 341/95 - premiante le imprese strutturate - e dall’altro, si registra una previsione di aggiornamento delle agevolazioni contributive per favorire l’implementazione del secondo livello, insufficiente a valorizzare gli incrementi retributivi correlati agli indici di competitività delle imprese. Pertanto le Parti, nel sottoscrivere il presente accordo, si impegnano a realizzare iniziative, anche congiunte, nei confronti del Governo al fine di ottenere la conferma nel tempo della riduzione contributiva prevista dall’art. 29, comma 2, della legge n° 341/95, così come modificato dall’art. 45, comma 18, della legge n° 144/99. Inoltre le Parti ritengono opportuno che si determinino interventi di agevolazione fiscale e/o contributiva per i servizi dì cantiere (alloggio, mensa, trasporto) predisposti a favore delle maestranze impegnate nei lavori di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici.
  • RECIPROCITÀ ED UNICITÀ DEL SISTEMA DI ENTI PARITETICI DI SETTORE - Le risultanze della presente tornata contrattuale nel settore edile sottolineano come rimanga obiettivo imprescindibile delle Parti addivenire, in coerenza con l’intesa di reciprocità siglata il 20/01/2000, ad un unico sistema di Enti Bilaterali di settore ed ad una legittimazione di rappresentanza delle Associazioni Cooperative all’interno della CNCE e degli altri Enti Bilaterali Nazionali.
  • VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE EDILE - Infine, in merito alle tematiche riguardanti la riforma del mercato del lavoro, le Parti convengono di sensibilizzare il Governo affinché vengano individuati strumenti per la valorizzazione della professione edile (incentivi alla formazione ed alla stabilità occupazionale) oltreché una sua specifica caratterizzazione in materia previdenziale, traendo riferimento ai "lavori usuranti" previsti dall’art. 29 bis del CCNL del 9/2/2000.

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