VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 4 Febbraio 2002 in Roma, tra:
AGCI- Produzione e Lavoro, ANCPL - Legacoop, Federlavoro e Servizi-Confcooperative
e
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
con riferimento ed in applicazione del
punto 2 (Assetti contrattuali), comma 2 del Protocollo 23 Luglio 1993
e degli artt. 41 e 6 (Secondo livello di contrattazione collettiva) del
CCNL 9 Febbraio 2000 per i lavoratori delle Cooperative di produzione
e lavoro delledilizia e attività affini, è stato raggiunto
il presente accordo.
PREMESSA
Il presente accordo è stato raggiunto
in un contesto nel quale entrambe le parti hanno richiamato e sottolineato
il valore del sistema di relazioni industriali e di assetti contrattuali
delineato dal Protocollo del 23 Luglio 1993, caratterizzato dal metodo
della concertazione e da due livelli negoziali. Con riferimento agli attuali
assetti contrattuali le parti confermano che, in ragione delle specificità
del settore edile, il secondo livello viene individuato in quello territoriale,
assicurandone lagibilità ma al contempo ribadendo lunicità
della sede di contrattazione integrativa rispetto al CCNL.
- RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO - Le
Parti prendono atto che la recente legge sul diritto societario muta
profondamente, con una distinzione tra cooperative costituzionalmente
riconosciute e non, i criteri di mutualità anche per quanto concerne
gli assetti contributivo/fiscali per il mondo cooperativo. Da tali modifiche
risultano particolarmente coinvolte le cooperative edili aderenti alle
Associazioni firmatarie il presente accordo.
- COSTO DEL LAVORO E INTERVENTI DI DECONTRIBUZIONE
- Le Parti firmatarie il presente accordo reputano che la contrattazione
di secondo livello avviene in un quadro di agevolazioni contributive
insufficienti a permettere alle Parti medesime di assegnare ad esso
compiti e funzioni più cospicue, in quanto si opera, da un lato,
in assenza del ripristino degli effetti della legge 341/95 - premiante
le imprese strutturate - e dallaltro, si registra una previsione
di aggiornamento delle agevolazioni contributive per favorire limplementazione
del secondo livello, insufficiente a valorizzare gli incrementi retributivi
correlati agli indici di competitività delle imprese. Pertanto
le Parti, nel sottoscrivere il presente accordo, si impegnano a realizzare
iniziative, anche congiunte, nei confronti del Governo al fine di ottenere
la conferma nel tempo della riduzione contributiva prevista dallart.
29, comma 2, della legge n° 341/95, così come modificato
dallart. 45, comma 18, della legge n° 144/99. Inoltre le Parti
ritengono opportuno che si determinino interventi di agevolazione fiscale
e/o contributiva per i servizi dì cantiere (alloggio, mensa,
trasporto) predisposti a favore delle maestranze impegnate nei lavori
di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici.
- RECIPROCITÀ ED UNICITÀ
DEL SISTEMA DI ENTI PARITETICI DI SETTORE - Le risultanze della presente
tornata contrattuale nel settore edile sottolineano come rimanga obiettivo
imprescindibile delle Parti addivenire, in coerenza con lintesa
di reciprocità siglata il 20/01/2000, ad un unico sistema di
Enti Bilaterali di settore ed ad una legittimazione di rappresentanza
delle Associazioni Cooperative allinterno della CNCE e degli altri
Enti Bilaterali Nazionali.
- VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE EDILE
- Infine, in merito alle tematiche riguardanti la riforma del mercato
del lavoro, le Parti convengono di sensibilizzare il Governo affinché
vengano individuati strumenti per la valorizzazione della professione
edile (incentivi alla formazione ed alla stabilità occupazionale)
oltreché una sua specifica caratterizzazione in materia previdenziale,
traendo riferimento ai "lavori usuranti" previsti dallart.
29 bis del CCNL del 9/2/2000.
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