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ALLEGATO 1 Art. 3 Sistemi
di concertazione e di informazione ü Nel punto B.2) (Informazione in sede nazionale) le parole del 1° comma “mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 70 miliardi l’anno” sono sostituite dalle seguenti: “mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 36 milioni di Euro l’anno”. ü L’ultimo comma del punto B.2) è sostituito dal seguente: “La stessa procedura sarà applicata:
a)
per i consorzi cooperativi a carattere
nazionale aventi le medesime caratteristiche e per i quali risulti mediamente
nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 36 milioni
di Euro l’anno
b)
i consorzi costituiti per partecipare a gare di “General
Contractor”, con capocommessa una impresa cooperativa per la quale si
preveda venga sviluppato mediamente nel triennio un monte lavori non inferiore
a 36 milioni di Euro l’anno. ü Nel punto B.3) (Informazione in sede aziendale) le parole del 1° comma “più di 70 miliardi di fatturato” sono sostituite dalle seguenti: “mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 26 milioni di Euro l’anno”. ü Nel punto C) l’attuale testo e sostituito dalle seguenti nuove disposizioni: “C) GRANDI OPERE (LEGGE N. 443/2001) Nelle ipotesi di imprese cooperative o di
consorzi di cooperative che – nel ruolo di capocommessa – siano appaltatrici
dei lavori per la realizzazione di infrastrutture strategiche e di interesse
nazionale (c.d. Grandi Opere) individuate dal
C.I.P.E. in applicazione dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 443/2001
(Legge Obiettivo) e inserite dal Governo nel DPEF oppure dei lavori per
la realizzazione di opere rilevanti di carattere interprovinciale e/o
internazionale per un monte lavori, di loro competenza, superiore a 36
milioni di Euro, si applicherà – per tali commesse - quanto segue:
a)
b)
La sede nazionale è anche deputata a dirimere eventuali controversie
interpretative circa l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro
(art. 37 CCNL), ivi comprese le necessarie determinazioni circa i contratti
collettivi territoriali da applicare e gli enti bilaterali ai quali iscrivere
i lavoratori nel caso di opere che ricadono nel territorio di diverse
province;
c)
La sede nazionale, a fronte di specifici impegni aziendali
e/o territoriali a sostegno dell’ampliamento dei livelli occupazionali
e della relativa rete dei servizi, in relazione anche alla valenza sociale
di tali programmi, potrà definire specifiche iniziative (anche nei confronti
del Governo e degli Enti locali) tese a mutualizzare
i relativi oneri e/o ridurne l’impatto sul sistema delle imprese. Resta in ogni caso inteso che la procedura
di cui al presente punto C) si inserisce nell’ambito del sistema di relazioni
sindacali a carattere non negoziale ed in ogni caso non può determinare
per le imprese costi aggiuntivi e cumulativi rispetto a quelli stabiliti,
per ciascun istituto contrattuale, dal CCNL e dalla contrattazione collettiva
di livello territoriale. ü L’attuale punto C) (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERPRETATIVE) diventa il punto D) del nuovo art. 3.
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