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SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it
Il 1° comma dell’art. 43 è sostituito dal
seguente: “L’assunzione
può avvenire con un periodo di prova non superiore a 35 giorni di lavoro
per gli operai di 5° livello e superiori, a 30 giorni di lavoro per gli
operai di 4° livello, a 20 giorni di lavoro per gli operai di 3° livello,
a 15 giorni di lavoro per gli operai di 2° livello e a 5 giorni di lavoro
per gli operai di 1° livello.
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