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ALLEGATO 13

 Art. 43 – Periodo di prova (operai)

 

Il 1° comma dell’art. 43 è sostituito dal seguente:

 

“L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 35 giorni di lavoro per gli operai di 5° livello e superiori, a 30 giorni di lavoro per gli operai di 4° livello, a 20 giorni di lavoro per gli operai di 3° livello, a 15 giorni di lavoro per gli operai di 2° livello e a 5 giorni di lavoro per gli operai di 1° livello.

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