ALLEGATO 18
Art. 52 (operai) e Art. 81 (impiegati) Elemento
Economico Territoriale
Le
Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti
potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2006 e per le circoscrizioni di propria competenza,
l’elemento economico territoriale entro la misura massima che verrà stabilita
dalle Associazioni nazionali contraenti entro il 30 giugno 2005, secondo
criteri e modalità di cui all’art. 6.
NOTA
A VERBALE
L’indennità
territoriale di settore (operai) e il premio di produzioni (impiegati)
restano congelati ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione
territoriale.
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