ALLEGATO 22
Art. 66 – Trattamento in caso di malattia
Il primo e il secondo comma sono sostituiti
dai seguenti:
“In
caso di malattia, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione
dell’anzianità. L’operaio con un’anzianità superiore a 3
anni e 6 mesi ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità.
Nel
caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l’operaio ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi.
L’operaio con un’anzianità superiore a 3
anni e 6 mesi ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo complessivo di 12 mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi.”
Pertanto la lettera e) del decimo comma è
sostituita come segue:
"dal
181° giorno al compimento del dodicesimo mese, per le sole giornate non
indennizzate dall'INPS: 0,5495".
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