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EDILI COOPERATIVE
 
ACCORDO 24/05/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ALLEGATO 3

Art. 14 - Classificazione dei lavoratori

 Al termine dell'Art. 14, la Dichiarazione "Commissione tecnica del sistema di classificazione dei lavoratori" è sostituita dalla seguente:

 DICHIARAZIONE COMUNE

Gruppo di lavoro paritetico per la modifica del sistema di inquadramento professionale

 Le parti stipulanti, in considerazione dei cambiamenti organizzativi, tecnologici e professionali intervenuti nel corso degli anni nel comparto delle costruzioni e nelle aziende edili e che influiscono sulle modalità della prestazione dei lavoratori, concordano di istituire un Gruppo di lavoro composto da 6 componenti per ciascuna parte, cui è attribuito il compito di verificare la necessità di produrre un aggiornamento del sistema di inquadramento professionale vigente, sottoponendo alla decisione finale delle Parti stipulanti le eventuali proposte modificative e/o integrative dell'attuale disciplina contrattuale in materia.

 Il Gruppo di lavoro sarà insediato entro il mese di Settembre 2004 e dovrà presentare le proprie proposte entro il 31.12.2004.

 Il Gruppo di lavoro, nello svolgimento della propria attività, dovrà: 

1.      definire prioritariamente, entro il 31 Ottobre 2004, i seguenti profili professionali per l'area degli operatori archeologici e del restauro:

- Responsabile recupero archeologico e del restauro 6° livello

- Operatore archeologico 5° livello

- Operatore del restauro 5° livello

- Operaio in cantiere archeologico 4° livello

- Operatore del restauro 4° livello

- Operaio specializzato archeologico 3° livello

- Operatore del restauro 3° livello;

2.      effettuare l'analisi e l'eventuale rielaborazione dell'attuale sistema di classificazione, mediante l'introduzione di nuove figure professionali, la revisione delle competenze delle figure tradizionali, la revisione dei periodi di preavviso;

3.      tenere nella dovuta considerazione, anche in relazione al necessario processo di armonizzazione con il restante sistema contrattuale edile, le peculiarità che, in materia di inquadramento professionale, sono state espresse dalla contrattazione nazionale cooperativa;

4.      valorizzare gli elementi prodotti, in materia di inquadramento ed indennità, dalla contrattazione integrativa del Movimento Cooperativo, evitando comunque la cumulabilità tra istituti e riconoscimenti con medesime finalità;

5.      evitare di definire soluzioni che comportino, direttamente od indirettamente, meccanismi automatici di avanzamento professionale  non ancorati alla effettiva valutazione delle capacità professionali espresse dai singoli lavoratori nel processo produttivo, ciò anche in considerazione del ruolo attivo da sempre esercitato, per tali materie, dalle RSU all’interno delle imprese cooperative;

6.      verificare la introducibilità di elementi gestionali di flessibilità nel sistema di classificazione, in un contesto di coerenza con la professionalità acquisita dai singoli lavoratori.

 

Resta inteso che, in considerazione della predetta valenza generale del sistema di classificazione professionale, le soluzioni finali adottate dovranno risultare omogenee per tutti i CCNL del settore edile.

 

Le Parti stipulanti convengono fin d’ora che, quale che sia il nuovo sistema di classificazione scelto e dopo una loro valutazione sulla ricaduta complessiva del nuovo impianto sui costi contrattuali, il reinquadramento dei lavoratori dovrà avvenire con il necessario equilibrio e la dovuta gradualità.

 

Infine, le Parti ritengono opportuno che tutte le Associazioni imprenditoriali e sindacali del settore, nell’affrontare il tema dell’inquadramento professionale nell’edilizia, richiamino all’attenzione del Governo l’esigenza di una più adeguata disciplina normativa dei lavori usuranti, con riferimento a specifiche mansioni lavorative nel settore delle costruzioni.

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