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CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA
CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI IL MOBBING
• insistiti apprezzamenti verbali e sgradevoli ammiccamenti a carattere sessuale; • le ripetute richieste implicite o esplicite di rapporti sessuali non graditi; • le foto pornografiche o altro materiale analogo esibito inopportunamente nei luoghi di lavoro; • i messaggi scritti, o gli oggetti, pesantemente allusivi; • i contatti fisici intenzionali indesiderati; • promesse esplicite o implicite di carriera o di agevolazioni e privilegi in cambio di prestazioni sessuali; • intimidazioni, minacce
e ricatti subiti per aver respinto comportamenti finalizzati al rapporto
sessuale. Per
mobbing si intendono: tutti
quegli atti e comportamenti posti in essere da datori di lavoro, capi
intermedi e colleghi, che si traducono in atteggiamenti persecutori, attuati
in forma evidente, con specifica determinazione e carattere di continuità,
atti ad arrecare danni rilevanti alla condizione psico-fisica del lavoratore,
ovvero anche al solo fine di allontanarlo dalla collettività in seno alla
quale presta la propria opera. In particolare le attività di mobbing si sostanziano in atti di ostilità, attacchi alla reputazione, creazione di falsi pettegolezzi, insinuazioni malevole, segnalazioni diffamatorie, attribuzioni di errori altrui, carenza di informative o informazioni volutamente errate al fine di creare problemi, controlli e sorveglianza continui, minacce di trasferimenti, apertura di corrispondenza, difficoltà di permessi o ferie, assenza di promozioni o passaggi di grado, ingiustificata rimozione da incarichi già ricoperti, svalutazione dei risultati ottenuti. 2)
DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO • è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale o mobbing nelle definizioni sopra riportate; • è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale; • è sancito il diritto delle operatrici/operatori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti ostili o comportamenti molesti; • è istituita la figura della/del Consigliera/e di Fiducia, denominata/o d'ora in poi Consigliera/e, il cui ruolo, l'ambito di intervento, i requisiti culturali e professionali e le modalità di nomina sono definite nell'allegato regolamento; • è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti; • nei confronti degli autori/autrici
di molestie sessuali e mobbing si applicano le misure disciplinari secondo
quanto previsto nel presente contratto collettivo nazionale di settore
e nei regolamenti interni delle cooperative. Le
cooperative al momento dell'adozione del codice, anche con il coinvolgimento
delle OO.SS., entro un periodo certo e definito, introdurranno le opportune
modifiche o integrazioni ai Regolamenti che contenessero norme in contrasto
o contraddittorie rispetto al Codice stesso. Le Associazioni si impegnano
a dare un'ampia diffusione al presente Codice di comportamento e, in particolare,
sulle procedure da adottarsi in caso di molestie e mobbing allo scopo
di affermare una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della
persona, anche attraverso formazione/informazione ai dipendenti con la
collaborazione della/del Consigliera/e di fiducia. 3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI MOLESTIE
SESSUALI E MOBBING La lavoratrice/lavoratore che ritenga essere vittima di molestie, ricatti sessuali o mobbing, può scegliere fra le seguenti procedure di denuncia e di eventuale composizione della conseguente situazione e/o controversia : - procedura informale e riservata; - il ricorso all'arbitrato; -
denuncia formale. 4) PROCEDURA INFORMALE - INTERVENTO DELLA CONSIGLIERA/E In caso di mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro la persona vittima potrà rivolgersi alla/al Consigliera/e designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso. La procedura informale e riservata consiste nel tentativo di composizione della controversia mediante rapporto diretto con l'autore/autrice delle molestie sessuali o del mobbing.
Successivamente il consigliere/la consigliera di fiducia convoca le parti effettuando un tentativo di composizione pacifica della controversia.
5) RICORSO CONSENSUALE ALL'ARBITRATO
Ove la persona oggetto di molestie sessuali o mobbing non ritenga di far ricorso alla procedura informale, ovvero qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, anche avvalendosi dell'assistenza della/del Consigliera/e, al/alla propria Dirigente o al Dirigente del Personale, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
Qualora la persona autrice di molestia o mobbing sia un/una dirigente
la denuncia formale potrà essere inoltrata direttamente al Consiglio di
Amministrazione.
Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza
dei soggetti coinvolti.
Nel rispetto dei principi che informano
Qualora la/il presunto/a autore di molestie sessuali o mobbing
sia il/la dirigente le idonee misure organizzative saranno individuate
dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con le OO.SS., sentita In attesa della conclusione del procedimento disciplinare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, la cooperativa, nel rispetto della L. 125/91, potrà adottare un provvedimento di trasferimento in via temporanea al fine di ristabilire un clima sereno; questo, nel caso vi siano sedi distaccate e compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali. 7)
INTERVENTI DI SOSTEGNO
L'Azienda anche in forma associativa con altre cooperative, individua
le modalità, le forme e le sedi per l'eventuale sostegno psicologico alle
persone vittime di molestie o mobbing. In tal senso possono essere sottoscritte
convenzioni con le strutture pubbliche o con cooperative sociali esistenti
sul territorio. 8) ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE Nei programmi di formazione del personale delle Cooperative dovranno essere incluse informazioni circa gli orientamenti aziendali adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali e del mobbing ed alle procedure da seguire qualora la molestia o il mobbing abbia luogo. La
cooperativa che recepisce il presente codice dovrà, peraltro, predisporre
specifici interventi formativi in materia di tutela della liberà e della
dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti
configurabili come molestie sessuali o mobbing. Particolare attenzione
dovrà essere posta alla formazione dei/delle dirigenti che dovranno pertanto,
con la collaborazione e anche su proposta del/della Consigliera di Fiducia,
essere impegnati a promuovere e diffondere la cultura del rispetto della
persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali e del mobbing nei
luoghi di lavoro.
Sarà cura della cooperativa promuovere, in collaborazione con il/
Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato a
tutti gli operatori e le operatrici della cooperazione, sul comportamento
da adottare per la prevenzione e per la soluzione dei casi di molestie
sessuali e di mobbing.
Sarà cura delle Associazioni firmatarie del presente CCNL, promuovere
un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di
Comportamento nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali
e il mobbing. A tale scopo I soggetti firmatari del presente Codice di Comportamento contro le molestie sessuali e il mobbing si impegnano ad incontrarsi periodicamente per verificare gli esiti ottenuti con l'adozione del Codice di Comportamento ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie. REGOLAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE E
Il presente regolamento fa parte integrante dell'allegato Codice di
Comportamento contro le molestie
sessuali e mobbing per il personale della cooperazione metalmeccanica.
La cooperativa per l'adozione del Codice di Comportamento contro
le molestie sessuali e mobbing istituisce il/ La/Il Consigliera/e di Fiducia è una figura di tutela e di garanzia, può essere interna od esterna alla cooperativa, agisce in piena autonomia e, tra le sue attività, particolare rilievo avrà l'azione preventiva e informativa. In tal senso potrà avanzare proposte alla cooperativa per la formazione e l'informazione del personale, compresi i dirigenti. Può svolgere il proprio ruolo anche per più cooperative di piccole dimensioni dello stesso territorio preferibilmente accorpando settori omogenei di attività. L'Azienda
dovrà impegnarsi a mettere a disposizione della/del Consigliere tutti
gli strumenti necessari per lo svolgimento dei propri compiti garantendo
la riservatezza della sua attività. A questo proposito l'Azienda deve,
nei limiti delle proprie disponibilità, individuare un luogo specifico
dove
Il/ A)
COMPITI
Promuove, in collaborazione con l'azienda, gli accertamenti preliminari e fornisce il supporto tecnico alle indagini nei casi di denunce formali e informali di molestie sessuali e mobbing. Indica le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali e mobbing ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona. Ai fini del conseguimento del rispetto dei principi del presente accordo e nel rispetto della L.125/91, ha la facoltà di verificare, qualora vi siano fondati motivi, che le procedure aziendali in merito a trasferimenti, percorsi di carriera, riconoscimenti professionali, orari di lavoro particolari, compresi i turni notturni, partecipazione ad aggiornamento o formazione, non siano stati viziati da atteggiamento di molestia sessuale o mobbing avanzando, se del caso, proposte per una maggiore tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. B) REQUISITI
I requisiti essenziali richiesti sono: · capacità relazionali, · esperienza dimostrabile in tema di diritto del lavoro e di diritti delle donne e degli uomini; · dovrà, inoltre, avere la fiducia dell'azienda e del personale e delle OO.SS. là dove presenti; · avere la capacità di operare con assoluta discrezione e riservatezza. Può essere appartenente alle strutture sindacali, oppure di derivazione associativa.
Qualora non sia possibile individuare tra il personale interno
una figura con le caratteristiche necessarie si può ricorrere, previo
confronto con le OO.SS., anche attraverso intese interaziendali o territoriali,
ad un soggetto esterno da nominare come Consigliera/e. C)
PROCEDURE PER
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