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CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 1. Salvo quanto previsto dal successivo punto 4, la posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa. 2. L'impresa è in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione. 3. Condizione per la regolarità dell’impresa
è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun
operaio, un numero di ore - lavorate e non (specificando le causali d’assenza)-
non inferiore a quello contrattuale.
4.
La certificazione di regolarità contributiva in occasione dei SAL o dello stato finale,
per l'esecuzione di un'opera pubblica, è rilasciata dalla Cassa Edile
ove ha sede il cantiere, con riguardo al cantiere interessato. A tal fine
è necessario che l’impresa inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo
dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere
in cui è occupato (in modo tale da determinare l’imponibile Cassa Edile
per singolo cantiere).
5.
6.
La responsabilità nel rilascio delle certificazioni si attua attraverso
la seguente procedura: a. l'istruttoria viene affidata alla responsabilità del Direttore che la sottoscrive e la mette a disposizione dell'Ufficio di Presidenza;
b.
il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cassa Edile, firma
le certificazioni relative.
7.
8.
Le parti confermano che sono competenti a rilasciare la certificazione
di regolarità contributiva ai sensi del comma 76 dell'art. 9 della legge
n. 415/98, esclusivamente le Casse Edili per le quali opera la reciprocità
ai sensi del Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998 recepito dal Ministero
del Lavoro, sentito il Ministero dei Lavori Pubblici, con verbale del
9 settembre 1999.
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