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La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate mediante l'accertamento dei crediti formativi. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato: - Apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione: massimo 3 anni;
-
Apprendistato professionalizzante: -qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale: massimo 3 anni. -qualifiche finali del terzo livello di inquadramento: massimo 4 anni. -qualifiche finali del quarto livello e superiori: massimo 5 anni. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze già in possesso e le competenze da acquisire ( intese come di base e tecnico professionali), l’indicazione del tutor, come previsto dalle normative vigenti. La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all' acquisizione di competenze di base e tecnico professionali. L'impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere. Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue per l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione. Per quanto concerne la formazione, si ritiene
che da parte delle Regioni si debba definire una congrua articolazione
di formazione esterna ( su aspetti generali e comuni alla professione
) e interna ( su aspetti specifici del contesto organizzativo e produttivo) all’azienda, individuando gli enti scuola
edili tra i soggetti prioritari della formazione esterna ed individuando
altresì specifici criteri di accreditamento dei tutors aziendali, la cui formazione, ove necessaria,
avverrà prioritariamente attraverso il sistema degli enti scuola edili.
In coerenza con quanto sopra, alla Scuola
Edile sono affidati i compiti di: - raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Cassa Edile; - definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle Regioni d'intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti; - individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa; - formazione per i tutors aziendali; - consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest'ultimo; - attestazione dell'effettuazione della fase formativa ai fini della registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua. I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola Edile e/o con l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione. Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. L'assunzione dell'apprendista può avvenire
con un periodo di prova di durata non superiore a quella prevista per
il livello di assunzione dall'art. 43 (operai) e dall'art. 78 (impiegati). L'inquadramento e il trattamento economico degli apprendisti è quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto. In deroga a quanto sopra, nell'ipotesi di primo inserimento lavorativo nel settore, l'inquadramento dell'apprendista e il relativo trattamento economico è il seguente: - 1° livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° e 3° livello - 2° livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 4° livello - 3° livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 5° livello. Sempre nell’ ipotesi di primo inserimento, a metà della durata del periodo di apprendistato di cui al terzo comma del presente articolo, all'apprendista è riconosciuto l'inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione. Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° livello. L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall'art. 46 e 47 ( se operai ) e 79 ( se impiegati ) del vigente c.c.n.l. Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa sui riposi annui contenuta negli artt. 46 bis) e 79. Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 66 e 67 ( se operai ) e 99 e 100 (se impiegati) del c.c.n.l.. Ultimato il periodo di apprendistato e fatta salva l’applicazione dell’art. 2118 del C.C., all’apprendista, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o giustificato motivo. Per il periodo di preavviso valgono le norme di cui agli artt. 33 e 72 del ccnl con riferimento al livello riconosciuto all'apprendista. Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Le parti si riservano di disciplinare l’apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di attuazione.
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