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EDILI INDUSTRIA
 
CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di legge. All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:

1) la carta d'identità o altro documento equipollente;

2) il libretto di lavoro;

3) i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare;

4) i prescritti documenti INPS di cui il lavoratore sia in possesso;

5) il tesserino del codice fiscale. È in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.

L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.

Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.Stampa questa pagina