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EDILI INDUSTRIA
 
CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicati, senza distinzione di sesso, i minimi di paga base oraria (comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti) di cui alla tabella, allegato A), che forma parte integrante del presente articolo.

In relazione agli orari contrattuali di lavoro di cui ai precedenti articoli 5 e 6 resta convenuto che il valore orario dell'ex indennità di contingenza, di cui ai relativi accordi interconfederali e alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, è ragguagliato:

A) per gli operai di produzione:

- a 1/173 dell'ex indennità di contingenza mensile;

B) per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia:

- a 1/216,66 dell'ex indennità di contingenza mensile; per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di paga base oraria di cui alla lettera a) della tabella allegato A) del presente contratto, il valore orario dell'ex indennità di contingenza è ragguagliato a 1/173 dell'ex indennità di contingenza mensile;

C) per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili:

- a 1/260 della ex indennità di contingenza mensile.Stampa questa pagina