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CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Lavoro straordinario, notturno e festivo

Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari gi cui agli artt. 5 e 6 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957. Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge. La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali. Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche. A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre. Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 18, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo. Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

1) Lavoro straordinario diurno
35%

2) Lavoro festivo
45%

3) Lavoro festivo straordinario
55%

4) Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati
25%

5) Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati
8%

6) Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati
10%

7) Lavoro notturno del guardiano
8%

8) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte
15%

9) Lavoro notturno straordinario
40%

10) Lavoro festivo notturno
50%

11) Lavoro festivo notturno straordinario
70%

12) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti
8%

Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo. Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6. A decorrere dal 1° luglio 2001 la percentuale di cui al punto 6 è pari all'11%.Stampa questa pagina