Art. 5
ORARIO DI LAVORO
A) Per l’orario di lavoro
valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di
lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in
ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art.13 della Legge 24 giugno
1997, n.196.
Gli orari di lavoro da valere nelle
varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del
precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che
potranno essere assunte a norma dell’art. 39 in ordine alla ripartizione
dell’orario normale nei vari mesi dell’anno.
Il prolungamento dell'orario ordinario
di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale,
dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive
per lavoro straordinario di cui all’art. 20 del presente contratto.
Ove l’impresa, per obiettive esigenze
tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze
sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni
l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate
nella giornata di sabato e’ dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata
sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25.
Resta salvo quanto previsto dall’art.
10 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre,
in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti
interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e
di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario
e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre
l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’aperto,
l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la
paga.
Qualora l’impresa disponga l’effettuazione
di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza
sindacale unitaria, di cui all’art. 103, ai fini di eventuali verifiche
in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto
per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con
l’intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.
Le percentuali di maggiorazione
della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall’art. 20
del c.c.n.l..
L’operaio deve prestare l’opera
sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici,
gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di
evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre
in ore notturne.
Agli operai che eseguono i lavori
preparatori e complementari di cui all’art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923,
n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall’art. 20 del presente
contratto.
B) A decorrere dal 1°
ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante
permessi individuali per 88 ore.
I permessi individuali maturano
in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai discontinui di cui
alle lettere a) e b) dell’allegato A, i permessi individuali di cui sopra
maturano in misura di un’ora ogni 26 ore.
Per gli operai discontinui di cui
alla lettera c) dell’allegato A i permessi individuali predetti maturano
in misura di un’ora ogni 31 ore.
Agli effetti di cui sopra si computano
anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti
competenti nonché per congedo matrimoniale.
La percentuale per i riposi annui
pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto
4) dell’art. 25 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo
di paga direttamente dall’impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro
normale contrattuale di cui agli artt.5 e 6 effettivamente prestate e
sul trattamento economico delle festivita’ di cui al punto 3) dell’art.
18.
Detta percentuale va computata anche
sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente
articolo non va computata su:
- l’eventuale indennità per apporto
di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell’indennità
di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi,
per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione
per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione
per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione
per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di
cui all’articolo 22;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo
non va inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali
disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto
nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna
delle predette indennità è stato tenuto conto – come già
nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche
dell’industria edile – dell’incidenza per i titoli di cui al presente
articolo e all’art. 18.
I permessi saranno usufruiti a richiesta
dell’operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle
esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun
anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al
punto B) del presente articolo, primo comma, non vengano in tutto
o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque
assolto dall’impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale
di cui al sesto comma.
Agli effetti della maturazione dei
permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma punto
B) del presente articolo.
La presente regolamentazione assorbe
quella relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge
5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività
del 2 giugno e del 4 novembre.
Le riduzioni di orario di lavoro
di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in
caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia
sia in sede europea che in sede nazionale.
Sono fatte salve le pattuizioni
al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

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