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SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it
Art. 77 Assicurazione Ai sensi dell’art. 5
della legge 13 maggio 1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto
ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile
verso terzi conseguente a colpa non grave nello svolgimento delle proprie
mansioni. Indennità di funzione A decorrere dalla data di riconoscimento per iscritto della qualifica di quadro da parte dell’azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a 70 euro mensili con assorbimento dell’eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell’importo predetto. Tale indennità è utile ai fini degli artt. 53, 54, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73 e 99. Cambiamento di mansioni In caso di svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’attribuzione di tale qualifica sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi. * * * Per quanto non previsto
dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni
contrattuali previste per gli impiegati. |