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Art. 82 Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente comma: "La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art.22, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, è pari al 100% della retribuzione. I periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all'allegato C) del presente CCNL ." |