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ART. 88
Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente comma : "Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2004 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri uniformi." Il tredicesimo comma è sostituito dal seguente comma : "In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.626/94 e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, alla formazione del Rappresentante della sicurezza e dei lavoratori provvede durante l'orario di lavoro l'impresa o l'organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori" |