![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it
Art. 95 In relazione a quanto disposto
dal decreto legislativo n. 276/03, che mantengono in vigore le clausole
contrattuali dell'edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti
confermano i contenuti degli accordi 29 gennaio 2002 e 10 settembre
2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori
in somministrazione.
La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi :
Per gli impiegati dell'edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il ricorso alla somministrazione e’ vietato:
Nei casi di cui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate,a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate. Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai non può superare, mediamente nell’anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all'art. 94, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati. Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000. |