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Art. 6 ADDETTI A LAVORI
DISCONTINUI Sono considerati lavori
discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella
approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti
aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione
assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell’art. 5.
Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall’art. 20. * * * Al gruista si applicano le norme contenute nell’art. 5. * * * All’operaio di produzione
che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando
venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione
a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla
prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario di € 0,52
giornaliere. * * * Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo. |