CERTIFICAZIONE
DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
La Cassa Edile è
tenuta all'emissione della certificazione di regolarità contributiva
qualora si verifichino le seguenti condizioni e pertanto la certificazione
stessa non è suscettibile di alcuna discrezionalità da
parte della Cassa stessa.
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Salvo quanto previsto
dal successivo punto 4, la posizione di regolarità contributiva
dell段mpresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l段mpresa
per l段nsieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio
di competenza della Cassa stessa.
La Cassa Edile emette il certificato
di regolarità contributiva a condizione che la verifica di
cui sopra abbia dato esito positivo e che la Cassa medesima abbia
verificato presso la Commissione nazionale paritetica per le Casse
Edili (CNCE) che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.
La Cassa Edile è obbligata
a fornire mensilmente in via telematica alla Commissione nazionale
paritetica per le Casse Edili l'elenco delle imprese non in regola
e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza.
Alla CNCE è affidato
il compito di tenere l'elenco nazionale delle imprese non in regola.
La CNCE è obbligata a rispondere entro quindici giorni alle
richieste di verifica della regolarità delle imprese.
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L'impresa è
in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino
all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento
o relativi al periodo per il quale è effettuata la richiesta
di certificazione.
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Condizione per la
regolarità dell段mpresa è che la stessa dichiari nella
denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore
- lavorate e non (specificando le causali d誕ssenza)- non inferiore
a quello contrattuale.
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La certificazione
di regolarità contributiva in occasione dei SAL o dello stato
finale, per l'esecuzione di un'opera pubblica, è rilasciata
dalla Cassa Edile ove ha sede il cantiere, con riguardo al cantiere
interessato. A tal fine è necessario che l段mpresa inserisca
nella denuncia mensile l弾lenco completo dei cantieri attivi, indicando
per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato
(in modo tale da determinare l段mponibile Cassa Edile per singolo
cantiere).
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La Cassa Edile per
il tramite della Commissione di certificazione istituita ai sensi
dell'art. 76 del decreto legislativo n. 276/2003 e per quanto previsto
dall'art. 84 del medesimo decreto è tenuta, a richiesta,
ad emettere la certificazione di genuinità dell'appalto,
nei confronti delle imprese per le quali è stata emessa la
certificazione di regolarità contributiva, sulla base di
ulteriori criteri uniformi stabiliti dalle parti a livello nazionale.
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La responsabilità
nel rilascio delle certificazioni si attua attraverso la seguente
procedura:
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l'istruttoria
viene affidata alla responsabilità del Direttore che
la sottoscrive e la mette a disposizione dell'Ufficio di Presidenza;
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il Presidente,
in quanto legale rappresentante della Cassa Edile, firma le
certificazioni relative.
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La Cassa Edile è
tassativamente impegnata ad emettere il certificato di regolarità
contributiva qualora siano presenti le condizioni di cui sopra entro
30 giorni dalla richiesta.
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Le parti confermano
che sono competenti a rilasciare la certificazione di regolarità
contributiva ai sensi del comma 76 dell'art. 9 della legge n. 415/98,
esclusivamente le Casse Edili per le quali opera la reciprocità
ai sensi del Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998 recepito dal Ministero
del Lavoro, sentito il Ministero dei Lavori Pubblici, con verbale
del 9 settembre 1999.

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