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SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
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CONGRUITA' CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE CASSE EDILI In via sperimentale, le Casse Edili sono tenute a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera denunciata sul valore dell’opera. La congruità deve essere misurata secondo parametri rapportati al complesso dei lavori edili eseguiti dall’impresa principale e dalle imprese subappaltatrici. Entro la data del 31 dicembre 2004, con accordo nazionale, le parti sociali nazionali determinano:
La disciplina sperimentale di cui al presente articolo cessa alla scadenza di un anno dalla data di stipula del presente accordo. A tale scadenza le parti decideranno sulla disciplina definitiva della congruità e sull'armonizzazione della normativa di cui all'art. 15 del ccnl 29 gennaio 2000 con la disciplina medesima. Le parti concordano che la materia è riservata alla competenza delle parti nazionali al fine di garantirne l'uniformità sul territorio nazionale. |