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EDILI INDUSTRIA
 
ACCR 20/05/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL
 

ALLEGATO VENTISETTE

 

CONGRUITA' CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE CASSE EDILI

In via sperimentale, le Casse Edili sono tenute a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera denunciata sul valore dell’opera.

La congruità deve essere misurata secondo parametri rapportati al complesso dei lavori edili eseguiti dall’impresa principale e dalle imprese subappaltatrici.

Entro la data del 31 dicembre 2004, con accordo nazionale, le parti sociali nazionali determinano:

  1. i parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categorie di lavori;
  2. l'individuazione della quota dei lavori su cui commisurare i parametri;
  3. il regime di solidarietà tra impresa principale e le imprese subappaltatrici, qualora i versamenti per la singola opera risultino inferiori al parametro di congruità predefinito;
  4. gli ulteriori criteri e modalità per rendere operativa da parte delle Casse Edili la verifica di congruità;
  5. la procedura per l'eventuale contenzioso;
  6. i termini di verifica della sperimentazione.

La disciplina sperimentale di cui al presente articolo cessa alla scadenza di un anno dalla data di stipula del presente accordo. A tale scadenza le parti decideranno sulla disciplina definitiva della congruità e sull'armonizzazione della normativa di cui all'art. 15 del ccnl 29 gennaio 2000 con la disciplina medesima.

Le parti concordano che la materia è riservata alla competenza delle parti nazionali al fine di garantirne l'uniformità sul territorio nazionale.

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