PROTOCOLLO SUGLI
ORGANISMI BILATERALI
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Al fine di perseguire
l’obiettivo della razionalizzazione e omogeneizzazione degli enti
paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e Comitati paritetici per
la prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro), le parti
convengono di introdurre regole cogenti per gli organismi bilaterali,
tali da rendere automatica l’adozione di direttive che pervengono
dal livello nazionale anche con riguardo alle procedure, ai tempi
e ai requisiti per il riconoscimento delle prestazioni stabilite
a livello nazionale.
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Le parti sottoscritte
sono impegnate a definire entro il 31 dicembre 2004 un protocollo
contenente l'elenco delle prestazioni nazionali da riconoscere
agli operai tramite le Casse Edili in modo da renderne uniforme
l'applicazione su tutto il territorio, in una logica di unitarietà
del sistema.
Le regolamentazioni
per le prestazioni nazionali suddette sono portate a conoscenza
delle Casse Edili i cui Consigli di gestione sono responsabili della
loro integrale e automatica applicazione.
Ogni altra prestazione,
diversa da quelle disciplinate a livello nazionale, rientra nelle
prestazioni collaterali disciplinate a livello territoriale e finanziate
nell'ambito del contributo istituzionale di cui all’art.37 del c.c.n.l.
29 gennaio 2000.
Le prestazioni collaterali,
che in ogni caso devono essere rivolte esclusivamente all'assistenza
diretta degli operai iscritti e/o dei loro familiari o conviventi,
potranno essere stabilite con prevalente riferimento alla tutela
sanitaria e della sicurezza individuale.
Alla CNCE è
affidata la funzione di vigilare, anche attraverso l'attività
di controllo e l'ausilio di Società di revisione, sulla corretta
applicazione di quanto sopra e di segnalare alle parti nazionali
eventuali anomalie.
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La garanzia della
massima efficienza e di un corretto rapporto tra costi e benefici
sono perseguiti attraverso:
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aliquote contributive
in equilibrio rispetto alle uscite per prestazioni e alla gestione
dell'Ente;
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riserve patrimoniali
proporzionali alle uscite per prestazioni e per quelle di gestione
individuate sulla base delle seguenti regole:
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il patrimonio netto
disponibile di ciascuna Cassa Edile, escluse le immobilizzazioni
strumentali, non può superare la misura massima percentuale
dell'imponibile salariale annuo utile ai fini del versamento del
contributo istituzionale alla Cassa stessa che le parti si riservano
di individuare entro 30 giorni dalla stipula del verbale di accordo
di rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000;
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i fondi relativi
alle gestioni autonome (ape ordinaria, oneri mutualizzati, ecc.)
possono determinare una riserva massima percentuale della spesa
annua relativa a ciascuna gestione che le parti si riservano di
individuare entro 30 giorni dalla stipula del verbale di accordo
di rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000;
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le parti territoriali
sono impegnate a modificare le percentuali contributive in vigore
così da riportare l'ammontare del patrimonio netto di
cui alle precedenti lettere a) e b) entro le misure massime
definite;
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le parti territoriali
debbono fissare, entro i 180 giorni successivi alla stipula del
verbale di rinnovo del c.c.n.l., la nuova misura percentuale delle
aliquote contributive per tutte le gestioni della Cassa Edile e
degli altri Enti paritetici, con decorrenza dal 1° gennaio 2005.
Le nuove aliquote e le relative
decorrenze devono essere individuate in modo che le riserve degli
Enti bilaterali siano ricondotte alle misure individuate nelle lettere
a) e b) entro il 31 dicembre 2005 o entro il maggior termine necessario
in ragione della specifica situazione in atto nella provincia.
Nel caso di non ottemperanza entro i predetti 180 giorni a quanto
sopra, le parti nazionali si surrogheranno, entro i successivi 30
giorni, in tutti gli adempimenti predetti, fornendo istruzioni in
tal senso agli Organismi bilaterali, che sono tenuti a darne immediata
attuazione e comunicazione alle imprese iscritte.
In relazione a quanto
definito nei punti a) e b), alla CNCE sono demandati i compiti di:
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segnalare alle parti
nazionali le situazioni anomale riscontrate attraverso l'analisi
dei bilanci delle Casse Edili;
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verificare che le
singole Casse Edili interessate predispongano per tempo un piano
finanziario per il superamento di tali anomalie, intervenendo all'occorrenza;
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presentare alle parti
nazionali un rapporto semestrale relativo all'evoluzione di quanto
previsto ai punti precedenti;
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presentare alle parti
nazionali un rapporto annuale sulla relazione ottimale tra imponibile
salariale e costi di gestioni;
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fermo restando che
le decisioni sono di competenza delle parti sociali, affidare apposito
incarico di consulenza ad una qualificata Società di consulenza
affinché, entro 60 giorni dall’accordo di rinnovo del c.c.n.l.,
proponga per ogni provincia le nuove aliquote contributive e le
relative decorrenze per riportare le riserve nell'ambito individuato
dalle lettere a) e b).
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La Cassa Edile deve
annualmente e contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo
inviare alla CNCE una dichiarazione che documenti l'adeguamento
ai criteri soprarichiamati. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta
dalla Presidenza e controfirmata dal Collegio sindacale.
La Cassa Edile è altresì
tenuta ad inviare semestralmente alla CNCE la situazione dell'andamento
economico e finanziario della gestione con evidenziazione degli eventuali
scostamenti rispetto a quanto preventivato.
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Le
parti nazionali confermano l'obiettivo di realizzare un sistema a
rete nazionale degli Enti bilaterali, a partire dall'uniformità
degli Statuti, dei bilanci e della loro certificazione.
A tal fine convengono quanto segue:
a) gli Enti paritetici sono tenuti ad inviare le informazioni richieste
al fine di alimentare le banche dati nazionali di settore. In particolare
si concorda sulla necessità che le Casse Edili inviino mensilmente
alla Banca Dati Nazionale delle Casse Edili – BNCE, i dati richiesti
attraverso il tracciato record predisposto dalla CNCE sulla base del
modulo unico di denuncia approvato dalle parti nazionali con l'accordo
del 3 ottobre 2001;
b) a far data dal mese di ottobre 2005
le denuncie mensili alle Casse Edili dovranno essere trasmesse esclusivamente
per via telematica.
Le Casse Edili sono tenute a predisporre
tempestivamente gli adempimenti necessari a tal fine, ferme restando
le eventuali autonome decisioni di ciascuna Cassa in ordine ad una anticipazione
della decorrenza del suddetto obbligo.
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Le parti convengono
inoltre che la gestione da parte delle Casse Edili del DURC (documento
unico di regolarità contributiva), debba essere informata ad
unitarietà ed omogeneità.
Le parti convengono
inoltre di dare attuazione alla Convenzione sottoscritta tra parti
sociali, INPS e INAIL in data 15 aprile 2004.
Le parti convengono altresì
di promuovere la sottoscrizione di un protocollo che impegni tutte
le Casse Edili di cui al Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998 ed al
verbale di intesa ministeriale del 9/09/1999 a segnalare mensilmente
alla CNCE le ragioni sociali delle imprese non in regola, secondo
la procedura informatica che sarà stabilita dalle parti sociali.
Il Durc sarà rilasciato dalla
Cassa Edile competente dopo che la stessa avrà acquisito per
via informatica dalla CNCE il documento che attesti che l'impresa
in questione è regolare.
La Cassa Edile è tenuta ad archiviare
copia del Durc, con allegato il documento della CNCE, e a tenerlo
a disposizione per ogni eventuale controllo.
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I criteri e le
regole individuati per l'individuazione delle contribuzioni di
equilibrio e delle riserve di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono
adottati anche con riferimento a tutti gli enti paritetici di
settore.
Le parti convengono
che la relativa vigilanza sia affidata ai rispettivi organismi paritetici
nazionali (Formedil e CNCPT).Le parti confermano quanto sottoscritto
in ordine alle politiche di coordinamento ed accorpamento delle
Scuole Edili e dei Comitati Tecnici Paritetici.

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