Art. 16
FERIE
La durata annua delle ferie è stabilita
in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per
gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di
cui al punto 3) dell’art 18.
All’operaio che non ha maturato
l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate
in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato,
per ogni mese intero di anzianità maturata presso l’impresa.
L’epoca delle ferie sarà
stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente
per cantiere, per squadra o individualmente.
Fermo restando quanto stabilito
dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma
dell’art. 39 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione
del periodo feriale nell’arco annuale e saranno determinati i periodi
nell’ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute.
Il periodo di preavviso non può
essere considerato periodo di ferie.
Per il pagamento delle ferie nei
casi consentiti dall’attuale legislazione valgono le norme dell’art. 19.
Le suddette norme contenute nell’art.
19 sono compatibili con l’art. 10 del D.L. 66/03 in quanto non contemplano
alcuna indennità sostitutiva delle ferie.
La malattia intervenuta
nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti
ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero
superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore
a dieci giorni di calendario.
L’effetto sospensivo si
determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione,
di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento
della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle
norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.

|