ART. 20
LAVORO STRAORDINARIO,
NOTTURNO E FESTIVO
Agli effetti dell’applicazione
delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro
straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 5 e 6
del presente contratto. Fermo restando il carattere di ordinarietà
del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno
sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del R.D.
10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.
Il lavoro straordinario è
ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell’impresa è
effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità
urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l’impresa per obiettive esigenze
tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato,
ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale
unitaria ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità
bimestrale, l’impresa fornirà alla rappresentanza sindacale unitaria
indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Per periodo notturno si considera
quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello
prestato nei giorni festivi di cui all’art. 18, escluso il lavoro domenicale
con riposo compensativo.
Le percentuali per lavoro straordinario,
notturno e festivo sono le seguenti:
1) Lavoro straordinario
diurno
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35%
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2) Lavoro festivo
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45%
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3) Lavoro festivo
straordinario
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55%
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4) Lavoro notturno non compreso
in turni regolari avvicendati
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25%
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5) Lavoro diurno compreso in
turni regolari avvicendati
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9%
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6) Lavoro notturno compreso
in turni regolari avvicendati
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11%
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7) Lavoro notturno del guardiano
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8%
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8) Lavoro notturno a carattere
continuativo di operai che
compiono lavori di costruzione o di riparazione che
possono eseguirsi esclusivamente di notte
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16%
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9) Lavoro notturno straordinario
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40%
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10) Lavoro festivo notturno
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50%
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11) Lavoro festivo notturno
straordinario
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70%
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12) Lavoro domenicale con riposo
compensativo, esclusi i turnisti
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8%
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Le suddette percentuali
vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi
della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25; per i cottimisti,
va tenuto conto anche dell’utile effettivo di cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle
voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro
in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce
n. 6.
Le comunicazioni relative
al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario
alla locale direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 4 del decreto
legislativo n. 66/03, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti
dalla legge e dalle disposizioni amministrative.
La media delle 48 ore
settimanali viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di
12 mesi.
Ai fini degli adempimenti
relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità produttiva
deve intendersi il cantiere.

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