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EDILI INDUSTRIA
 
CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Agli effetti dell'applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:

1) Minimi di paga base oraria:

Si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.

2) Paga base oraria di fatto:

Si intende la paga attribuita all'operaio "ad personam" (minimo contrattuale più eventuale superminimo).

3) Ai fini dell'applicazione degli artt. 6, 7, 20, 21, 22, 29, 30, 37 e 78, debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:

a) per gli operai che lavorano ad economia:

- paga base di fatto;

- ex indennità di contingenza;

- elemento economico territoriale;

- indennità territoriale di settore;

b) per gli operai che lavorano a cottimo:

- paga base di fatto;

- ex indennità di contingenza;

- elemento economico territoriale;

- indennità territoriale di settore;

- utile minimo contrattuale di cottimo (8% di cui all'art. 13);

- utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 19, 20, 33 e 34 del presente contratto.

4) Ai fini dell'applicazione degli artt. 18 e 19 oltre agli elementi retributivi di cui al punto 3) deve essere assunta a base di calcolo, per i capisquadra anche la speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico.

5) Agli effetti dell'applicazione degli artt. 2, 3, 4, 8, 13, 26, 33, 90, 98 e 105 oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3) deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese.Stampa questa pagina