VII. Politiche del lavoro nel settore
delle costruzioni
LAnce e le OO.SS. dei lavoratori
Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, nellambito di una politica
tesa a sostegno della regolarità contributiva non solo nel settore
delle OO.PP., ma anche nellambito del mercato privato, convengono
di intervenire attraverso il sistema degli Organismi paritetici previsti
nel c.c.n.l., Casse Edili, Enti Scuola e Comitati partitetici per la prevenzione
e ligiene dellambiente di lavoro.
A questo fine convengono che i rapporti
con le Casse Edili di tutte le imprese esecutrici sia di opere pubbliche
che di lavori privati devono fondarsi sulle seguenti regole :
- estensione agli obblighi di contribuzione
nei confronti delle Casse Edili di meccanismi analoghi a quelli previsti
dallart. 29 della legge n. 341/95 per le assicurazioni di legge,
in modo da evitare le forme di evasione contributiva connesse alla mancata
denuncia di ore lavorate;
- denuncia mensile alle Casse Edili
per impresa e cantiere dei lavoratori dipendenti;
- per i lavori privati, obbligo del
committente di dichiarare allAmministrazione concedente, prima
dellinizio dei lavori oggetto della concessione edilizia (permesso
di costruire) o allatto della presentazione della denuncia di
inizio attività, il nominativo dellimpresa esecutrice dei
lavori unitamente alla documentazione attestante il rispetto degli obblighi
contributivi;
- la documentazione di cui al punto
precedente è costituita da un documento di regolarità
contributiva rilasciato da uno sportello unico costituito da Inail,
Inps e Cassa Edile, localizzato presso la Cassa Edile, sulla base di
una convenzione con Inail ed Inps;
- in via sperimentale, le Associazioni
nazionali sottoscritte definiranno, in aggiunta a quanto sopra, una
procedura di verifica della congruità contributiva dei versamenti
alla Cassa Edile, basata su parametri di incidenza del costo del lavoro,
distinti per categorie di lavoro. La congruità verrà misurata
su parametri rapportati al complesso dei lavori eseguiti dallimpresa
principale e dalle imprese subappaltatrici con limpiego di lavoratori
subordinati e autonomi. Qualora i versamenti per il singolo lavoro risultino
inferiori al parametro di congruità predefinito, le imprese esecutrici
sono obbligate a integrare il versamento contributivo fino al raggiungimento
di detto parametro;
- dopo la definizione in via negoziale
di quanto espresso al precedente punto e), e quando sarà in possesso
dei dati certi necessari allo scopo, la Cassa Edile condizionerà
il rilascio dellattestato di regolarità contributiva di
cui al punto d), anche alla verifica della congruità di cui al
punto precedente;
- Inps e Inail concentreranno le visite
ispettive e i controlli sulle imprese non iscritte alle Casse Edili
e non in possesso degli attestati di cui sopra;
- le Associazioni nazionali sottoscritte
si impegnano ad una definizione compiuta della materia entro il 30 settembre
2002.
A supporto e completamento di quanto previsto
dal presente Accordo, le parti hanno elaborato sulla base di quanto contenuto
nellallegato P comma 6 al c.c.n.l. vigente allegato che resta
confermato nella sua interezza - la seguente proposta, da presentare congiuntamente
agli organi di Governo, in tema di decontribuzione dei trattamenti erogati
ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi.
La misura di tale decontribuzione è
calcolata percentualmente sulla retribuzione complessiva annua con lapplicazione
dellaliquota stabilita dallart. 2 del DL 25 marzo 1997 convertito
con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n.135, ed eventuali successive
modifiche e risponde ai seguenti criteri:
¨ la decontribuzione attiene i trattamenti
erogati dopo lentrata in vigore della norma di legge di recepimento
della presente proposta;
¨ i trattamenti di che trattasi
concorrono a formare limponibile fiscale;
¨ è destinato alla previdenza
complementare di settore un importo pari al 10% dellimporto annuo
decontribuito;
¨ il meccanismo di decontribuzione
si attua nei confronti delle imprese iscritte alla Cassa Edile.

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