Cassa Edile Rimini Untitled Document
Torna alla pagina principale

 

 

 

SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it

EDILI INDUSTRIA
 
CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 20 maggio 1982, n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 codice civile - sub art. 1 della legge n. 297.

A) Per l'anzianità maturata dal 1° giugno 1982 al 30 giugno 1983, la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è computata secondo il criterio indicato nel 2° comma del citato art. 2120 codice civile.

Dal 1° luglio 1983, con riferimento al sopracitato comma dell'art. 2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo di paga base;

- indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/82;

- elemento economico territoriale;

- indennità territoriale di settore;

- superminimi ad personam di merito o collettivi;

- trattamento economico di cui all'art. 19;

- percentuale per i riposi annui di cui all'art. 5;

- utile di cottimo e concottimo;

- indennità sostitutiva di mensa;

- indennità di trasporto;

- indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 21, lettere B), C), D) e dichiarazione a verbale;

- indennità per lavori in alta montagna;

- indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 22, lettera B).

Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con la gradualità di cui all'art. 5, 2° e 3° comma, della citata legge n. 297, anche l'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982.

Fino al 31 dicembre 1985 il trattamento di fine rapporto, in base all'art. 5, 4° comma della citata legge n. 297, è commisurato, per gli operai di produzione, al 76,3 per cento e, per gli addetti ai lavori discontinui, al 60,92 per cento e al 50,77 per cento, rispettivamente per gli operai di cui alle lettere a) e b) e per gli operai di cui alla lettera c) dell'allegato A della retribuzione di ciascun anno, computata ai sensi dei commi precedenti della presente lettera A), divisa per 13,5.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 il trattamento di fine rapporto è commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione computata ai sensi del 2° comma della presente lettera A), divisa per 13,5.

B) Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma restando l'applicazione della citata legge n. 297/82, in caso di risoluzione del rapporto spetta all'operaio, per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa, una indennità pari a 11 ore della retribuzione costituita dagli elementi della retribuzione in atto alla predetta data aventi carattere continuativo nonché alla percentuale per gratifica natalizia, con esclusione dell'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977.

L'indennità nella misura stabilita al primo comma della presente lettera B) deve essere corrisposta per l'anzianità decorrente dal 1° gennaio 1981.

L'indennità stabilita nella misura di cui al sopracitato primo comma decorre dal 1° luglio 1979 per l'operaio in forza all'impresa alla data del 22 luglio 1979.

Per l'operaio assunto dopo il 22 luglio 1979 l'indennità di anzianità è aumentata di quattro ore mensili per ciascun mese di anzianità ininterrotta presso l'impresa maturata nel periodo tra la data di assunzione e il 31 ottobre 1979.

Per l'anzianità dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1980 l'indennità compete in misura pari a 7 ore della retribuzione per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa.

Per l'anzianità precedente al 1° gennaio 1964, l'indennità deve essere computata in base all'ultima retribuzione nella misura prevista dai precedenti contratti nazionali e provinciali.

Per gli operai dipendenti da imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, l'indennità per l'anzianità maturata fino al 30 giugno 1968 deve essere computata in base all'ultima retribuzione, come sopra specificata, nella misura spettante alla stregua dei trattamenti contrattuali aziendalmente in atto alla data del 30 giugno 1968.Stampa questa pagina