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EDILI INDUSTRIA
 
CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti:

1) stipendio minimo mensile: si intende lo stipendio riportato nella tabella B) allegata al contratto (v. art. 46);

2) superminimo collettivo;

3) superminimo "ad personam" di merito;

4) ex indennità di contingenza;

5) premio di produzione territoriale (v. art. 47);

6) elemento economico territoriale (v. art. 47);

7) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (v. art. 48);

8) aumenti periodici di anzianità (v. art. 50);

9) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;

10) provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili;

11) indennità sostitutiva di mensa (v. art. 49);

12) indennità di cassa e di maneggio di denaro (v. art. 51);

13) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria (v. art. 53);

14) indennità di zona malarica (v. art. 54);

15) ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese anche in misura forfetaria;

16) rateo della 13ª mensilità (v. art. 64);

17) rateo del premio annuo (v. art. 65);

18) rateo del premio di fedeltà (v. art. 66).

Per determinare la quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per centosettantatre.Stampa questa pagina