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EDILI INDUSTRIA
 
CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'impiegato, per ogni biennio di anzianità di servizio presso una stessa impresa o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), ha diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad uno scatto biennale, per un massimo di cinque scatti, secondo i valori mensili sottoindicati per ciascuna categoria.

Imp. 1ª super
L. 27.000

Imp. 1ª
L. 24.874

Imp. 2ª
L. 20.255

Imp. di quarto livello
L. 18.620

Imp. 3ª
L. 17.412

Imp. 4ª
L. 15.919

Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.

Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

In caso di passaggio a categoria superiore sarà mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nella nuova categoria.

Norme transitorie

a) Per gli impiegati in forza alla data del 22 luglio 1979 resta in vigore il numero di scatti previsto dal C.C.N.L. 15 aprile 1976, calcolati, per gli scatti maturati dal 1° gennaio 1980, negli importi di cui al primo comma del presente articolo; per i predetti impiegati gli scatti maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1979 sono pari al 5% dello stipendio minimo mensile della categoria di appartenenza e dell'indennità di contingenza in vigore all'atto della maturazione dello scatto.

Pertanto con decorrenza 1° luglio 1979 sono soppressi i commi 3° e 4° dell'art. 57 del C.C.N.L. 15 aprile 1976.

Gli scatti già maturati alla data del 31 dicembre 1979 sono mantenuti in cifra negli importi in vigore alla stessa data.

Per ciascuno degli scatti di cui al comma precedente, a decorrere dal 1° gennaio 1980, è erogata la somma di lire 5.000 mensili.

b) Per gli impiegati di 1ª super l'importo degli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1983 è pari a lire 24.874.Stampa questa pagina